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Porti

Sui dragaggi nei porti si sgonfia “la svolta epocale” annunciata dal Governo

Il regolamento appena varato, norma secondaria, in concreto non faciliterà il riutilizzo dei fanghi per il riempimento di banchine e vasche di colmata. Delusione di Assoporti

di Andrea Moizo
26 Settembre 2023
Stampa
Astra (Ekohidrotechnika) dragaggio in porto a Genova

La svolta in materia di dragaggi per i porti annunciata nei giorni scorsi dai viceministri all’Ambiente e alle Infrastrutture Vania Gava ed Edoardo Rixi rischia di avere poco di “epocale” (così è stata definita).

Lo rivela una nota inviata a SHIPPING ITALY dello stesso Ministero dell’Ambiente, che ha chiarito alcuni dubbi relativi ai documenti pubblicati per la consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni. Mentre, infatti, gli annunci ministeriali parlavano di “schema di regolamento” e tale è il titolo di uno dei due documenti pubblicati per la consultazione, il relativo link è chiamato “schema di decreto”. Inoltre nel documento scaricabile sotto la dicitura “tabella di comparazione fra lo schema di decreto e il D.P.R. n. 120/2017” (che è la norma che si andrà ad abrogare) si parla di “schema di decreto”.

La differenza non è puramente semantica ma determina la natura giuridica (fonte primaria un decreto, secondaria un regolamento) dell’atto e l’ampiezza della sua applicazione.

L’altro aspetto dubbio riguarda una contraddizione dello “schema di regolamento recante disposizioni per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo”. Nelle definizioni (art.2), si ricomprendono fra le “terre e rocce da scavo” anche “il materiale roccioso e i sedimenti escavati derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: (…) dragaggi, (…) opere infrastrutturali (gallerie, strade, infrastrutture portuali)”.

Parrebbe quindi che ai sedimenti di dragaggio debba ora applicarsi la disciplina del nuovo regolamento (che prevede caratterizzazioni meno puntuali qualora la destinazione dei fanghi sia il riutilizzo), ma il primo comma dell’articolo stabilisce che “il presente regolamento non si applica ai conferimenti di terre e rocce da scavo in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, già disciplinati dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

L’auspicio di Assoporti era che la norma fosse di natura primaria e che andasse interpretata nel senso di un superamento del DM 173, da considerarsi in vigore solamente per la disciplina dei conferimenti a ripascimento o della reimmersione in mare tout court dei fanghi.

Ma a SHIPPING ITALY il ministero ha chiarito che così non è e che il nuovo regolamento, una norma secondaria, semplicemente facilita il riutilizzo a terra dei sedimenti, non quello per la realizzazione di opere portuali, nel qual caso il DM 173 resta pienamente in vigore: “Si tratta di un regolamento ossia di un decreto di natura regolamentare come chiarito nelle pagine in pubblicazione, inoltre lo schema di regolamento in consultazione introduce, nella definizione di terre e rocce da scavo, i sedimenti rendendo possibile la gestione di questi ultimi come sottoprodotti. Il regolamento vincola però tale utilizzo solo nell’entroterra. Il campo di applicazione del decreto, infatti, esclude i conferimenti di terre e rocce da scavo in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, che restano disciplinati dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’innovazione introdotta amplia di fatto le possibilità di utilizzo dei materiali dragati i quali, se destinati all’immersione in mare o in ambiti ad esso contigui (ad esempio spiagge, riempimento di banchine o di vasche di colmata, ecc.) restano soggetti alla norma contenuta nel suddetto articolo 109 mentre se destinati ad essere utilizzati nell’entroterra (ad esempio come sottofondo stradale, per la formazione di rilevati, ecc.) sono soggetti alla disciplina contenuta nel decreto in esame”.

“Un approccio sbagliato, risultato della volontà di non cambiare norme primarie come il testo unico ambientale, intervenendo solo sul ‘secondo’ grado: è ovvio che un regolamento, a differenza di un decreto, non possa comportare l’abrogazione di un altro decreto” ha commentato Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, incaricato da Assoporti di seguire il delicato dossier dragaggi. “Assoporti non è stata consultata e non ha visto il regolamento fino alla pubblicazione. Ora valuteremo se presentare osservazioni: bisognerebbe almeno estendere l’applicazione del nuovo regolamento ai sedimenti destinati alla realizzazione di opere portuali”.

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