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Stop ai contributi Art pagati dagli agenti marittimi per gli armatori

Il Tar annulla l’obbligo di versamento in nome e per conto dei vettori esteri, ma i raccomandatari marittimi restano soggetti debitori in proprio

di Redazione SHIPPING ITALY
29 Gennaio 2024
Stampa
CMA CGM Titus al terminal Psa Sech NC 1636

Intervento a cura di Davide Magnolia e Carlo Solari *

* LCA Studio Legale

 

La Delibera n. 181/2021 (contributo 2022) dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) aveva stabilito che i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima, in aggiunta al versamento del contributo dovuto “in proprio” erano «[…] tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove rappresentati, determinando il fatturato con le modalità di cui al successivo comma 12». Tale norma, fortemente osteggiata dalla categoria, rendeva di fatto l’agente raccomandatario il soggetto passivo delle pretese contributive dell’Art anche quale sostituto di imposta del vettore estero dallo stesso rappresentato.

Il Tar Piemonte, con la sentenza n. 516 del 27.01.2024, se da un lato ha riconfermato la soggezione della categoria al pagamento del contributo “in proprio” (che sarà parametrato alle poste attive A1 e A5 dell’ultimo bilancio depositato), dall’altro ha dichiarato illegittima la Delibera nella parte in cui costituisce e regola tale meccanismo di sostituzione d’imposta perché non compatibile con il principio di riserva di legge e di tassatività vigente in materia tributaria.

Il Collegio ha ritenuto che il meccanismo di sostituzione d’imposta previsto dalla Delibera 181/21 non trovi idonea copertura legale né nell’ambito delle norme istitutive dell’Art (che non possono essere interpretate “nel senso di consentire all’Autorità di porre a carico di un operatore del mercato un obbligo contributivo correlato all’attività economica svolta da un altro soggetto, e in sostituzione di quest’ultimo”) né nella legge 135/1977 che disciplina la professione di raccomandatario marittimo (in cui il meccanismo di responsabilità solidale viene collegato “ad una specifica operazione portuale e ad uno specifico naviglio” mentre il presupposto del contributo per il funzionamento dell’Art “è rappresentato dal generale inserimento dell’operatore economico nel mercato italiano del trasporto e il cui ammontare è determinato in ragione del fatturato annuale”).

Pur quanto susciti ancora notevoli perplessità il fatto che la categoria degli agenti raccomandatari venga assoggettata “in proprio” a contribuzione, la sentenza ha conseguenze molto rilevanti perché il meccanismo di sostituzione d’imposta, così come congegnato dall’ Art, deve da oggi ritenersi illegittimo. 

Gli agenti raccomandatari non saranno quindi più tenuti a versare all’Art il contributo “in nome e per conto dei vettori esteri” e coloro che lo avesse già fatto potranno richiederne la restituzione.

Vedremo se l’Art, in vista dell’imminente pubblicazione della delibera di determinazione del contributo per l’annualità 2024, deciderà di cambiare rotta proprio alla luce dei gravi profili di illegittimità denunciati dal Tar Piemonte.

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