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“L’attività di Silomar è conforme al Piano regolatore portuale genovese”

L’Adsp del capoluogo ligure respinge i rilievi sollevati da Superba. Il documento agli atti del processo sul trasferimento a Ponte Somalia (filone ‘Nullaosta di fattibilità’)

di Andrea Moizo
10 Marzo 2026
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Silomar 1

La movimentazione da parte di Silomar di prodotti chimici nei suoi depositi al Ponte Etiopia, nel cuore del porto storico di Genova, è conforme al Piano regolatore portuale.

Lo ha stabilito l’Autorità di sistema portuale del capoluogo, all’esito di un approfondimento istruttorio svolto dopo che Superba Srl aveva segnalato una presunta difformità delle attività di Silomar rispetto a quanto previsto dal Prp: “All’esito delle verifiche effettuate, non sono emersi elementi di contrasto né con la consolidata interpretazione delle funzioni merceologiche previste dal Piano Regolatore Portuale vigente – adottato nel 2001 – né con le disposizioni normative che lo disciplinano. In particolare, l’articolo 6, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Prp stabilisce che ‘Le funzioni presenti in un ambito e non espressamente individuate come funzioni caratterizzanti o ammesse sono da considerarsi in regime di permanenza transitoria’. Tale previsione consente il mantenimento delle attività in essere sino a una diversa collocazione ovvero all’adozione di una nuova pianificazione, nell’ambito delle competenze proprie dell’Autorità di Sistema Portuale”.

Il Prp vigente, infatti, consente la movimentazione di rinfuse liquide nelle aree oggi occupata da Silomar, da Sampierdarena Olii e da Saar, ma solo per quel che riguarda i prodotti chimici, prevedendo che le attività riguardanti i prodotti alimentari siano concentrate nell’area di Porto Petroli, a Multedo. Ma anche che, fino alla realizzazione di strutture adatte, i gestori di depositi per liquidi attivi a Sampierdarena possano continuare a operarvi.

La ‘denuncia’ di Superba aveva però anche (e forse soprattutto) fini giudiziari. Il rigetto dell’Adsp, infatti, è emerso solo perché la stessa Superba l’ha appena depositato in uno dei filoni del processo sull’ipotizzato trasferimento dei suoi depositi in area portuale, presso Ponte Somalia, nello stesso ambito di Silomar.

Quanto al processo principale, al Tar proprio Silomar, Sampierdarena Oli e Saar, nonché comitati e cittadini, hanno ottenuto l’annullamento dell’adeguamento tecnico funzionale con cui l’Adsp aveva dato l’ok al trasferimento e si attende ora la sentenza d’appello, dopo che la settimana scorsa s’è svolta l’ultima udienza in Consiglio di Stato.

Le tre società di Sampierdarena avevano però separatamente impugnato anche il cosiddetto Nof – Nullaosta di fattibilità tecnica al progetto, rilasciato dal Ctr – Comitato tecnico regionale (facente capo alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco, cioè al Ministero dell’interno) sul finire del 2023. È in questo processo, ancora al primo grado, che Superba, evidentemente per evidenziare come nulla osti appunto alla movimentazione di prodotti chimici nell’area, ha depositato il documento con cui Adsp certifica la conformità al Prp dell’attività di Silomar (anche se i prodotti movimentati da Silomar, a differenza di quelli di Superba, appartengono alla categoria C, che ha un più alto punto di infiammabilità e quindi un inferiore grado di pericolosità).

Il Tar, ad ogni modo, ha accolto la richiesta della difesa di Silomar di rinviare per l’intempestività del deposito e perché anche Saar e Sampierdarena Oli hanno rilevato come, qualora nell’altro filone il Consiglio di Stato confermasse le sentenze di primo grado, si determinerebbe “il superamento della situazione di fatto e l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse”. Stesso motivo per cui Forest, altro terminalista interessato a fermare il trasferimento di Superba, ma perdente in primo grado, ha chiesto e ottenuto al Consiglio di Stato di rinviare il proprio appello.

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