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Ridotta in appello la sanzione Antitrust a Grimaldi per pratiche commerciali scorrette

Il Consiglio di Stato ha confermato la multa inflitta nel 2021 ma l’ha ridotta a 750mila euro per la complessità del regolamento Ue interessato

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
5 Maggio 2026
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Cruise Smeralda (Grimaldi Lines)

Ambivalente, ma più amaro che dolce per il Gruppo Grimaldi, l’esito dell’appello contro la sentenza del Tar che a inizio 2025 aveva confermato la correttezza di una sanzione da 1 milione di euro comminata al gruppo armatoriale dall’Antitrust nel 2021 per pratiche commerciali scorrette.

In particolare, come ricostruito nella sentenza fiume del Consiglio di Stato, “le condotte ritenute illecite erano consistite nel comportamento posto in essere dal professionista in relazione ai disagi patiti dal viaggiatore a seguito di significativi ritardi in arrivo della nave operata dalle società del Gruppo Grimaldi. In particolare, nonostante l’esplicita richiesta proveniente dai passeggeri di ricevere il risarcimento dovuto sotto forma di denaro, come previsto ai sensi del paragrafo 5, dell’articolo 19 del Regolamento (Ue) n. 1177/2010, la Società aveva, normalmente, riconosciuto un bonus da utilizzare per una successiva partenza e non un rimborso pecuniario, salvo il caso di reiterate istanze o a seguito dell’intervento di un legale”.

Per giunta “il vettore, negando ogni addebito di responsabilità, aveva riconosciuto il bonus ‘quale gesto di attenzione alla clientela’ e non come una compensazione economica dovuta in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 del Regolamento. Inoltre, secondo l’Autorità, Grimaldi non aveva riconosciuto ai passeggeri il risarcimento calcolato come quota del prezzo dell’intero biglietto ma, utilizzando una clausola standard (‘al netto di diritti fissi e pasti/servizi’), parametrando la compensazione al solo servizio passeggeri, con esclusione della componente relativa al trasporto dell’auto e alle altre eventuali componenti accessorie. In ultimo, secondo l’Autorità, nei casi di significativo ritardo alla partenza, Grimaldi aveva proceduto a riprogrammare l’orario di partenza e a non riconoscere ai consumatori alcuna compensazione in conseguenza dell’effettivo ritardo che si registrava all’arrivo, prendendo come riferimento l’orario di partenza rischedulato”.

Ad esito di approfondita disamina dei motivi di Grimaldi, il Consiglio di Stato ha confermato l’impianto della sentenza del Tar, riconoscendo tuttavia fondata “la deduzione con la quale la Società ha evidenziato le difficoltà interpretative del Regolamento” summenzionato (il n.1177/2020 dell’Ue): “Sul punto va considerato come l’accertamento dell’Agcm fosse stato il primo caso di applicazione (nei termini sopra indicati) di tale Regolamento. Le condotte illecite della Società erano state relative ad aspetti regolati da tale normativa, che, indubbiamente, poneva questioni interpretativi complesse, seppur risolte dalla Società in modo non conforme a quanto, successivamente, chiarito dalla Corte di Giustizia. Questa circostanza non è stata valorizzata nel provvedimento impugnato e, invece, merita favorevole apprezzamento da parte di questo Giudice”.

Da qui la riduzione della sanzione a 750mila euro.

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