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Illegittimi i contributi anti-Covid alle imprese portuali per chi ridusse il personale

Il Consiglio di Stato ribalta la pronuncia del Tar della Toscana nel contenzioso fra Seatrag e Uniport, che ricevette gli aiuti a prescindere dai tagli all’organico

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
6 Luglio 2026
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Il contributo emergenziale anti-Covid (poi prorogato per le crisi geopolitiche degli anni successivi al 2020) destinato alle imprese portuali non può trasformarsi in un premio per chi, durante la crisi, ha ridotto il personale.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di Seatrag Autostrade del Mare e annullando i provvedimenti con cui l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale aveva riconosciuto a Uniport fra gennaio 2021 e settembre 2024 i contributi previsti dall’articolo 199 del decreto Rilancio.

La norma prevedeva un contributo di 90 euro per ogni turno di lavoro prestato in meno rispetto al 2019, con l’obiettivo di compensare il crollo dei traffici nei porti italiani. Secondo Seatrag, concorrente diretta di Uniport nello scalo livornese, l’Autorità aveva però applicato il meccanismo in modo distorto, continuando a conteggiare anche i turni riferibili a lavoratori che nel frattempo avevano lasciato l’azienda. In questo modo la riduzione dell’organico avrebbe prodotto artificialmente un maggior numero di turni “mancanti” e, di conseguenza, un contributo più elevato.

In primo grado il Tar Toscana aveva respinto il ricorso, ritenendo che il contributo fosse collegato esclusivamente alla diminuzione dei turni lavorati e non al mantenimento dei livelli occupazionali. Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato completamente questa interpretazione, affermando che la finalità della misura non era quella di sostenere genericamente le imprese portuali, ma di consentire loro di conservare la forza lavoro durante una fase eccezionale di contrazione del mercato, così da garantire ai terminal concessionari la piena ripresa dell’operatività una volta superata l’emergenza.

Per questo motivo, scrive il Collegio, il calcolo del contributo non può comprendere i turni riferibili a dipendenti non più in organico. Diversamente si finirebbe per “premiare” proprio l’impresa che ha ridotto il personale, producendo un effetto opposto rispetto alla ratio della norma. La sentenza sottolinea inoltre che, se il legislatore avesse voluto compensare semplicemente il calo di fatturato delle imprese, avrebbe utilizzato parametri economici e non il numero dei turni lavorativi. Il riferimento ai turni serve invece a misurare il costo del personale mantenuto nonostante la diminuzione dell’attività, incentivando la conservazione dell’occupazione.

Palazzo Spada ha anche riconosciuto la legittimazione di Seatrag a contestare i contributi ottenuti dalla concorrente. Pur non avendo diritto a ricevere maggiori somme, l’impresa subisce infatti un possibile danno concorrenziale quando un operatore rivale beneficia di risorse pubbliche non dovute, dato che, nel porto di Livorno, hanno osservato i giudici, la nicchia di mercato di imprese portuali come Seatrag e Uniport è ridotto a 3 operatori, con un importante cliente conteso, peraltro, quale Grimaldi Lines.

Con la decisione il Consiglio di Stato ha quindi annullato tutti i provvedimenti impugnati e condannato Ministero delle Infrastrutture e Autorità portuale al pagamento delle spese di giudizio. La pronuncia potrebbe ora avere ricadute anche su altri porti italiani, come osservato dalla stessa Seatrag: “Il Consiglio di Stato ha affermato un principio destinato a costituire un importante precedente per l’intero sistema portuale italiano: le misure emergenziali devono essere applicate nel rispetto della volontà del legislatore, della tutela dell’occupazione, della corretta gestione delle risorse pubbliche e della concorrenza tra gli operatori economici. La decisione rappresenta un significativo punto di riferimento per l’interpretazione dell’art. 199 del D.L. 34/2020 e per la futura applicazione dei contributi pubblici destinati al settore portuale”.

A.M.

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