La Cassazione conferma: lo spedizioniere-vettore responsabile per mancata consegna del carico
Magnolia (Lca): “La qualificazione dipende dall’insieme dei documenti e dalle obbligazioni assunte”

Il confine fra condanna e assoluzione può essere molto sottile per uno spedizioniere.
Lo conferma una recente pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha validato il giudicato della Corte di Appello di Genova a proposito del risarcimento imputato a uno spedizioniere (Krohne Logistik) per la mancata consegna negli Stati Uniti di due partite di alluminio affidatagli dal caricatore Fometal.
Il giudizio verteva sulle modalità di assunzione dell’incarico da parte di Krohne che sosteneva di esser solo lo spedizioniere della merce, attribuendo la responsabilità della mancata consegna ad altri soggetti a valle della catena. La Corte d’Appello e poi la Cassazione hanno però messo il focus su una polizza di carico emessa da Krohne, in base a cui lo spedizioniere testualmente “si impegna ad eseguire e/o a procurare in proprio l’esecuzione dell’intero trasporto dal luogo in cui la merce viene presa in carico nel luogo designato per la consegna nella presente polizza di carico; si assume la responsabilità di cui alle presenti condizioni. Ai fini e fatte salve le disposizioni della presente polizza di carico, lo spedizioniere è responsabile degli atti ed omissioni di qualsiasi persona dei cui servigi egli si avvale per l’esecuzione del contratto evidenziato dalla presente polizza di carico”.
Anche per i giudici di ultima istanza, quindi, “risulta pertanto per tabulas confermata la correttezza di quanto ritenuto dal Tribunale in merito al ruolo di spedizioniere-vettore”, elemento cardine per decidere della causa. Per la quale, invece, diversamente da quanto invocato da Krohne, “nessun rilievo ha la clausola Fob (free on board) […] che non ha alcuna correlazione con il contratto di trasporto, ma soltanto con i contratti di vendita conclusi”.
“Operatori, non fermatevi alle etichette” ha commentato Davide Magnolia, avvocato dello Studio Legale Lca che ha segnalato la sentenza: “La qualificazione dipende dall’insieme dei documenti e dalle obbligazioni assunte. Se vi impegnate a far eseguire l’intero trasporto e ne assumete la responsabilità, sarete qualificati spedizionieri-vettori. Con la responsabilità che ne consegue”.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY
SHIPPING ITALY E’ ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI




