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“I concessionari demaniali non sono soggetti al Codice degli appalti”

“Fino a quando permane la concessione demaniale le opere realizzate dal concessionario non sono opere pubbliche, con la conseguenza che non si applicano le norme di evidenza pubblica ai fini della loro realizzazione”. È questo, in sostanza, il principio espresso dal TAR Toscana, sezione II, nella sentenza n. 220/2020 pubblicata il 20.02.2020. Un breve commento a […]

di Nicola Capuzzo
27 Maggio 2020
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Livorno Lorenzini terminal

“Fino a quando permane la concessione demaniale le opere realizzate dal concessionario non sono opere pubbliche, con la conseguenza che non si applicano le norme di evidenza pubblica ai fini della loro realizzazione”. È questo, in sostanza, il principio espresso dal TAR Toscana, sezione II, nella sentenza n. 220/2020 pubblicata il 20.02.2020. Un breve commento a questo pronunciamento del tribunale amministrativo regionale della Toscana è stata pubblicata da Assagenti News a cura dello studio legale Cuocolo.

Il caso riguardava un concessionario demaniale che, volendo eseguire dei lavori di manutenzione sulle strutture portuali rientranti nella concessione, si è visto opporre dall’amministrazione comunale l’obbligo di esperire una gara pubblica per l’affidamento dei corrispondenti lavori. Il titolare della concessione demaniale, quindi, ritenendo che tale imposizione fosse pregiudizievole per i propri interessi, ha presentato ricorso chiedendo l’intervento del TAR Toscana.
Quest’ultimo non ha avuto dubbi e ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo alla non applicabilità delle regole di evidenza pubblica ai lavori affidati dal concessionario di un bene demaniale marittimo. Ciò in quanto, conformemente a quanto affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, il TAR Toscana ha rilevato che “il diritto del concessionario di beni demaniali sulle opere costruite è qualificabile in termini di superficie”, sicché la proprietà statale si avrà solo al termine della concessione “essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità demaniale”.

Inoltre il Tar della Toscana ha accolto anche il secondo motivo di ricorso, in quanto ha riconosciuto che il provvedimento impugnato non avesse motivato adeguatamente perché il titolare della concessione demaniale, ad avviso del Comune, dovesse seguire una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori da eseguire in ambito portuale.

“In definitiva, si tratta di un’importante affermazione del principio per cui i lavori affidati dai concessionari demaniali per l’esecuzione di opere portuali non sono soggetti al Codice dei contratti pubblici. Principio che – pur essendo già desumibile dalla normativa vigente e dalla prassi seguita in ambito portuale – non aveva ancora trovato una così esplicita affermazione in sede giurisprudenziale” conclude il commento pubblicato su Assagenti News.

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