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Bunkeraggio a Civitavecchia: l’Antitrust apre anche a chi non si rifornisce da depositi locali

Nel porto di Civitavecchia  il rifornimento di carburante alle navi non può essere un servizio esclusivamente offerto da chi si rifornisce dai depositi costieri locali. Lo ha chiarito l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato che ha appena reso noto un pronunciamento arrivato a seguito di una richiesta sul tema avanzata dalla Capitaneria di […]

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
8 Giugno 2020
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Nel porto di Civitavecchia  il rifornimento di carburante alle navi non può essere un servizio esclusivamente offerto da chi si rifornisce dai depositi costieri locali. Lo ha chiarito l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato che ha appena reso noto un pronunciamento arrivato a seguito di una richiesta sul tema avanzata dalla Capitaneria di porto che deve applicare le regole e a cui è stato ora imposto di modificare il relativo regolamento. Le parti in causa non sono esplicitamente menzionate dall’Autorità Antitrust ma secondo quanto risulta a SHIPPING ITALY si tratta della società siciliana Anapo Srl (gruppo Maxcom Petroli), che dal 2019 è stata autorizzata per 10 anni “il servizio di bunkeraggio  a mezzo bettolina nell’ambito del porto e della rada di Civitavecchia”, e la Rimorchiatori Laziali, storico ‘bunkeratore’ dello scalo laziale e società parte del Gruppo Cafimar.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “a seguito della ricezione di una segnalazione relativa a restrizioni all’esercizio dell’attività di bunkeraggio a mezzo bettolina nel porto di Civitavecchia, ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni nell’esercizio dei propri poteri […] in merito alle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 14 del 31 marzo 2003 (Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia) adottata dalla Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Civitavecchia” spiega l’Antitrust.

In particolare l’art. 24 dell’ordinanza in questione (Rifornimento di bunker, di acqua e ritiro rifiuti da bordo) prevede che: “Il rifornimento alle navi mercantili (a esclusione delle petroliere, per le quali si applicano le norme previste dall’ apposita Ordinanza e delle navi in transito nella rada) di acqua e di bunker per mezzo di bettoline deve essere effettuato esclusivamente da ditte concessionarie con uso degli impianti fissi esistenti”. L’art. 71 (Servizio di bunkeraggio) della medesima ordinanza prevede inoltre: “Modalità di bunkeraggio: Il bunkeraggio in ambito portuale alle motonavi e alle unità minori può essere effettuato: a mezzo bettolina con operazioni di travaso da impianto fisso in concessione o da autobotte [..]”.

L’Autorità Antitrust evidenzia che l’applicazione di dette disposizioni “ha quindi precluso l’operatività del segnalante nel porto di Civitavecchia, atteso che la sua attività risulta al momento sospesa in quanto il suo approvvigionamento di carburante proviene da depositi diversi da quello presente nella relativa area portuale”.

Ricordando che la disciplina dell’attività di bunkeraggio è regolata in maniera specifica da una circolare del Ministero dei Trasporti (la n.16 del 19 luglio 2002), l’authority sottolinea che “la disciplina prevista nella circolare ministeriale non individua in alcun modo l’obbligo, per l’operatore concessionario dell’attività di bunkeraggio a mezzo bettolina, di approvvigionarsi esclusivamente presso i depositi costieri locali. Ciò appare, del resto, confermato dal fatto che in numerosi altri porti italiani le imprese concessionarie operano senza tale limitazione, approvvigionandosi anche da depositi siti in porti diversi da quello di effettuazione del servizio”. Già nel 2001 l’Antitrust aveva adottato una segnalazione con riferimento ad analoga restrizione per lo svolgimento dell’attività di bunkeraggio presso il porto di Palermo.

In conclusione l’Autorità ha dunque ribadito che “la previsione di un obbligo di approvvigionamento presso il deposito costiero locale rappresenta una restrizione della concorrenza nella commercializzazione del carburante suscettibile di attribuire potere di mercato a un solo operatore della vendita, a discapito sia dell’attività dei concorrenti, sia della possibilità per la clientela di ottenere migliori condizioni di acquisto del prodotto tramite un confronto competitivo in nuce precluso, danneggiando in ultima analisi i consumatori finali, clienti delle compagnie di navigazione che, nel caso di specie, si riforniscono di carburante presso il porto di Civitavecchia”.

Il pronunciamento afferma inoltre che “la limitazione esaminata, peraltro, non appare giustificata da ragioni di sicurezza”. Con la richiesta di parere sulla questione formulata il 10 febbraio scorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la stessa Capitaneria di Porto di Civitavecchia si era infatti dichiarata disponibile a modificare la disciplina esistente sottolineando di non ver rinvenuto “alcun elemento che possa precludere l’esercizio delle modalità tecniche con cui è stata predisposta l’attività da parte del segnalante così come, tra l’altro, risulta già avvenire presso altri scali nazionali ove tale società è titolare di concessione”.

L’Antitrust ha dunque auspicato che la Capitaneria di Porto provveda a modificare il proprio Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia “in senso conforme alla disciplina della concorrenza, eliminando le disposizioni restrittive sopra indicate e, nelle more, acceda a una loro interpretazione che consenta ai soggetti già concessionari dell’attività di bunkeraggio a mezzo bettolina di poter operare nel mercato senza improprie limitazioni”.

Anapo ha dunque ottenuto il via libera a operare servizi di bunkeraggio nello scalo laziale con le sue bettoline che si riforniscono anche fuori regione.

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