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Dall’Inps via libera alle indennità da 1.000 euro per i marittimi

Nella circolare n. 125 del 2020, l’Inps fornisce indicazioni dettagliate riguardo i requisiti di spettanza e le modalità di richiesta dell’indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di alcune particolari categorie di lavoratori autonomi e dipendenti fra cui i […]

di Nicola Capuzzo
1 Novembre 2020
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Nella circolare n. 125 del 2020, l’Inps fornisce indicazioni dettagliate riguardo i requisiti di spettanza e le modalità di richiesta dell’indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di alcune particolari categorie di lavoratori autonomi e dipendenti fra cui i marittimi.

L’Inps, con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020, recepisce infatti la disposizione del decreto Agosto che prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore di alcune particolari categorie di lavoratori che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. L’indennità onnicomprensiva è erogata dall’Inps e non concorre alla formazione del reddito.
Per quanto concerne nello specifico le indennità a favore dei lavoratori marittimi, ai fini dell’accesso al ristoro gli stessi devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale.
Inoltre, alla data del 15 agosto 2020, di non devono essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di indennità di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi e non devono essere altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.
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