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Fusione Psa-Sech: bocciato il ricorso di Spinelli “per difetto d’interesse ad agire”

Il Tar sfugge al merito sul 18 comma 7 con l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Adsp Genova: il terminalista genovese “non ha dedotto quale sia il pregiudizio subito”

di Andrea Moizo
28 Gennaio 2022
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Non sarà la giustizia amministrativa, non il primo grado almeno, a chiarire se in Italia viga ancora il testo letterale del comma 7 dell’articolo 18 della legge portuale o l’interpretazione estensiva datagli dall’Avvocatura di Stato su richiesta dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso del gruppo terminalistico Spinelli contro gli atti con cui l’ente ha “consentinto alla società Psa Investments NV, socia di maggioranza di psa genoa Investments, di controllare indirettamente sia Psa genova Pra’ Spa sia, tramite Seber, Sech Spa” accogliendo in via pregiudiziale “l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa per difetto d’interesse, non avendo la ricorrente allegato e provato di subire un pregiudizio attuale e concreto per effetto del provvedimento impugnato”.

Dopo aver ricostruito l’accaduto – con il placet all’operazione dato dall’Avvocatura di Stato alla port authority genovese sulla base di una lettura delle normative “per cui, nel caso di ampliamento di concessioni già esistenti, anche attraverso l’acquisizione del controllo azionario su un diverso soggetto che disponga di un altro titolo concessorio, l’Autorità portuale sia tenuta a verificare che l’operazione non comporti la costituzione di oligopoli o di monopoli (non tanto all’interno del singolo porto, bensì) all’interno di un ambito territoriale che comprende anche porti diversi purché aventi lo stesso bacino d’utenza (c.d. “catchment area”), circostanza che sarebbe da escludere nel caso di specie” – il Tar ha spiegato di aver deciso di non entrare nemmeno nel merito, non essendo dimostrato un interesse di Spinelli all’annullamento degli atti impugnati.

“Da un lato – scrivono i giudici – l’atto non incide sulle concessioni rilasciate alla ricorrente, dall’altro questa non potrebbe comunque ottenere la concessione degli spazi attualmente assegnati alle controinteressate, che rimarrebbero nella loro disponibilità anche in assenza dell’operazione contestata; né infine viene specificamente dedotto quale sia il pregiudizio che l’operazione stessa determinerebbe sull’attività economica della ricorrente”.

È cioè inammissibile, secondo il Tar genovese, l’intenzione di Spinelli di “far valere un interesse ‘generale’ alla legittimità dell’azione amministrativa, in quanto lamenta la compromissione de «la concorrenza tra i terminalisti, con grave pregiudizio per il sistema portuale e per la sua competitività» (p. 2 del ricorso) e l’interesse di «qualunque operatore portuale […] a che l’attività delle imprese concorrenti sia consentita e si svolga nel rispetto delle norme», sostenendo che il danno derivante dal divieto di doppia concessione sarebbe in re ipsa”.

Insomma, sentenziano i giudici genovesi, la legittimità dell’azione amministrativa è cosa irrilevante, su cui non vale la pena entrare, se ad esser leso è un interesse generale (non viene spiegato chi avrebbe titolo a chiederne la tutela in giudizio) e non quello di uno specifico soggetto. Rimarrà da capire se il Consiglio di Stato, in caso di eventuale appello di Spinelli, sia del medesimo avviso.

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