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Ecco la riforma del Registro Italiano Internazionale delle navi

Abbozzata dal Governo la norma resasi necessaria dopo la decisione della Commissione Europea per l’estensione dei benefici alle bandiere europee

di Andrea Moizo
31 Marzo 2022
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Bandiera Marine mercantile italiana NC 8663

A breve il Consiglio dei Ministri esaminerà una bozza di decreto (Giubileo o Infrastrutture-bis) che, fra le altre cose, contiene una riforma del Registro Internazionale elaborata a valle della decisione con cui la Commissione Europea, quasi due anni fa, prorogò la validità dell’impianto normativo a condizione che l’Italia ne estendesse i benefici alle altre bandiere europee (del See – Spazio Economico Europeo).

Il primo articolo riscrive il comma 1 dell’articolo 1 del Dl 457/1997 convertito dalla Legge 30/1998, ampliando molto la descrizione delle navi iscrivibili nel Registro Internazionale, definite come “le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, nonché tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto”, cui si aggiunge una lista di unità particolari ora esplicitate (supply vessel, posacavi, navi appoggio, draghe, etc.). Si precisa che rimorchiatori e draghe beneficiano degli sgravi fiscali e contributivi “soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto”.

In seguito si inseriscono 9 nuovi articoli dopo l’art.6 bis. Il primo comma del primo è quello ‘centrale’ in ordine alla decisione di Bruxelles, giacché si specifica che i benefici “si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato (…), che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all’articolo 1, comma 1”. Restano ferme le “disposizioni concernenti la composizione minima dell’equipaggio e le tabelle di armamento”.

L’articolo successivo stabilisce che sgravi fiscali e contributivi si applicano “a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell’impresa”. Se inferiore al 60%, la quota non potrà diminuire, ma solo esser mantenuta o aumentata.

L’articolo successivo disciplina quali redditi prodotti dalla generica attività marittima possono beneficiare dello sgravio fiscale previsto dall’articolo 4 della legge vigente, escludendo contratti atipici non collegati al trasporto marittimo e limitando quelli derivanti dalla fornitura di servizi a terra.

Il 6-sexies stabilisce che affinché lo sgravio fiscale possa applicarsi anche “all’attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio a condizione” occorre soddisfare almeno uno di tre requisiti (in caso di noleggi a scafo nudo, bisogna operare direttamente il 20% della propria flotta complessiva, la quota di navi noleggiate con bandiera non europea non deve superare il 75% della flotta ammissibile, il 25% dell’intera flotta del beneficiario deve battere bandiera.

I successivi tre articoli fissano condizioni riguardanti l’applicazione degli sgravi fiscali alla attività di locazione a scafo nudo, la disciplina dell’applicazione del beneficio fiscale in ordine alle operazioni intragruppo o intrasocietarie e le disposizioni finali relative ai decreti attuativi affidati al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Significativo l’ultimo articolo, che misura l’esborso stimato per le casse pubbliche dell’adeguamento del Registro Internazionale alle indicazioni della Commissione (da coprirsi con il fondo per il recepimento della normativa europea): “Gli oneri sono valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2022, 12,8 milioni di euro per l’anno 2023 e 11,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

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