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Gozzi (Duferco) e De Piccoli (Dp Consulting) esultano per la sentenza del Tar Veneto sul progetto Venis Cruise 2.0

Il pronunciamento potrebbe rimettere almeno parzialmente in discussione la rotta trcciata dal Governo con il Concorso di idee e la realizzazione di approdi temporanei per navi da crociera a Marghera

di Nicola Capuzzo
26 Aprile 2022
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Venis Cruise 1

Il tribunale amministrativo regionale del Veneto irrompe nella lunga telenovela riguardante l’accesso delle grandi navi da crociera a Venezia con una sentenza che riguarda la realizzazione di una nuova stazione marittima fuori dalla bocca di Lido (progetto Venis Cruise 2.0) in alternativa alla rotta seguita finora dal Governo con il Concorso di idee lanciato nel 2021 e la scelta temporanea di ormeggi dedicati alle navi passeggeri a porto Marghera.

In una nota inviata a SHIPPING ITALY, infatti, Antonio Gozzi, patron di Duferco Italia Holding, e Cesare De Piccoli, vertice della società Dp Consulting, si dicono “molto soddisfatti della sentenza del Tar del Veneto sul ricorso Duferco – DP Consulting che accoglie i motivi fondamentali posti” alla base dell’impugnativa.

Più nel detaglio i fautori del progetto Venis Cruise 2.0 esultano perchè:

“1. Viene dichiarata illegittima la mancata conclusione del procedimento di autorizzazione del nostro progetto Venis Cruise e si fa obbligo al Ministero della Mobilità Sostenibile di trasmettere il Progetto e il parere della Commissione VIA e gli atti del procedimento sinora svolti al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ndr) per la conclusione delll’ istruttoria di approvazione del progetto.

2. Vengono annullati gli atti impugnati del Concorso di idee e che avevano impedito la nostra partecipazione all’Avviso pubblico, in quanto viene dichiarato illegittimo far coincidere le acque protette della laguna con i confini della contaminazione lagunare. Ritenendo pertanto il progetto Venis Cruise, fuori dalle acque protette della laguna.

3. Viene annullato il Parere Negativo del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 10 ottobre 2017, compreso il parere della Diezione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio.”

De Piccoli e Gozzi concludono la loro nota preannunciando che si riservano “qualche giorno per studiare bene le 44 pagine di motivazioni
della sentenza, anche perché dà utili indicazioni a noi sul da farsi, ma riteniamo anche ai decisori politici, su come proseguire sul futuro della crocieristica veneziana, compresa la gestione della fase transitoria”. Un ringraziamento particolare infine lo riservano “al professor Giuseppe Pericu e all’avvocato Enrica Croci per la preziosa collaborazione legale che” ha permesso loro “di raggiungere questo importante risultato”.

Più precisamente il ricorso depositato da Duferco e Dp Consulting chiedeva “l’annullamento:

a) dell’avviso di concorso di progettazione denominato “Concorso di idee – realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia (decreto legge 1.4.2021, n. 45 convertito in legge 17.5.2021, n. 75)” indetto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, pubblicato sul sito web della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 29 giugno 2021 e dei documenti allegati: Bando di gara, Disciplinare di gara, Documento di indirizzo;

b) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità dell’art. 3 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 45 recante “Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia”, convertito con modifiche dalla legge 17 maggio 2021, n. 75″.

In via subordinata:

“- la declaratoria dell’accertamento dell’illegittimità della mancata conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto denominato ‘Realizzazione di Nuovo Terminal alla Bocca di Lido di Venezia per l’ormeggio delle Grandi Navi da Crociera – Venis Cruise 2.0’ con un provvedimento espresso;

– la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto cagionato alle Società ricorrenti in conseguenza: a) del ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto ‘Venis Cruise’; b) della violazione del loro legittimo affidamento nella positiva conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto ‘Venis Cruise’ secondo un fondato giudizio prognostico; c) dell’adozione del bando di concorso oggetto di impugnazione”.

Pochi giorni fa a Marghera era stata celebrata l’inaugurazione del primo accosto temporaneo per navi da crociera ricavato in una parte di banchina presso il terminal container Psa Venice – Vecon.

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