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Spedizioni

S.I.T. Società Italiana Trasporti vince contro le Dogane e torna ad avere il conto di dilazione

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto la tesi secondo cui l’Agenzia non ha preso in considerazione le osservazioni volte a spiegare e rimediare al procedimento di revoca dell’autorizzazione a pagare i diritti doganali in via differita

di Redazione SHIPPING ITALY
10 Giugno 2022
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Dogane controllo container

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha appena pronunciato una sentenza favorevole alla società di spedizioni S.I.T. Società Italiana Trasporti nell’ambito della vicenda di cui la nostra testata recentemente si è occupata perché alcuni importatori rischiano di dover pagare due volte diritti doganali che già avevano versato proprio allo spedizioniere doganale. La rivalsa sugli importatori è arrivata ad opera della compagnia assicurativa Reale Mutua che a sua volta si è vista escutere dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una fideiussione rilasciata proprio a S.I.T. ed emessa a garanzia del conto di debito che, come spiegato dall’amministratore delegato Francesco Laurenzi, consente – come da normativa – di pagare in via differita i diritti doganali. Nella sua ricostruzione dei fatti il titolare della società di spedizioni ha parlato di “una deriva patologica dei propri rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” e fino a pochi giorni fa si diceva in attesa dell’esito dell’udienza di discussione avanti all’Autorità giudiziaria adita, che si è tenuta in data 24 maggio 2022, procedimento nel quale si confida quanto all’accoglimento di tutte le ragioni ivi fatte valere”.

Così in effetti è stato e la sentenza pronunciata ha accolto la difesa di S.I.T. Società Italiana Trasporti S.I.T. S.p.a. che lamentava il fatto di non essere stata ascoltata dalle Dogane dopo aver presentato le sue osservazioni a seguito dell’avvio del “procedimento di revoca dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata, con conseguente pedissequa chiusura del conto di dilazione in essere, asserendo l’esistenza di circostanze per le quali non sarebbero stati più riscontrati, in capo a S.I.T. S.p.a., i requisiti di ‘affidabilità’ doganale secondo la normativa vigente”.

La sentenza dice quanto segue:

“Questo Collegio ritiene fondata l’eccezione di parte ricorrente in quanto non è sufficiente la formale instaurazione di un contraddittorio con mero scambio di missive o altro ma occorre che le valutazioni difensive di parte contribuente siano dettagliatamente prese in considerazione dall’Ufficio che deve pertanto dimostrare di averle considerate, motivando i motivi che lo hanno indotto a non prenderle in considerazione.

La lettera che riscontra la richiesta trasmessa dallo Studio Boccardi, con nota inviata via pec 7.3.22, con la quale era richiesta la revoca/sospensione della procedura di escussione della polizza fideiussoria n. 2021/50/2602931 emessa a garanzia del conto di debito n. 14282/N, si limita infatti a elencare gli avvenimenti che hanno portato a assumere il provvedimento impugnato e richiama le motivazioni colà riportate, senza rispondere alle osservazioni espresse dalla parte”.

I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano aggiungono che “l’Ufficio non ha minimamente valutato il contesto che ha causato le difficoltà oggettive in cui si è trovata la ricorrente, le modifiche organizzative o le rateizzazioni rese necessarie da motivi contingenti ma ben spiegati dalla parte e, da ultimo, dalla situazione venutasi a creare con la pandemia di Covid che, notoriamente ha causato a tutti gli operatori commerciali difficoltà di vario genere, specie di liquidità. La mancata osservanza dei precedenti inadempimenti doganali da parte della ricorrente non è in discussione ma l’entità degli inadempimenti, il successivo ‘ripianamento’ e l’esistenza di una fidejussione, non sono state minimamente considerate dall’Ufficio prima dell’emissione del provvedimento qui impugnato”.

Nella sentenza ancora si legge: “Questione controversa è il venir meno dei presupposti delineati dalla normativa unionale e interna su cui si fonda il beneficio del conto di dilazione e, una volta verificatesi le circostanze di fatto degli omessi versamenti alle scadenze previste dagli accordi con la dogana, viene meno la relativa autorizzazione: questo Collegio però non è stato posto in grado di verificare né l’entità degli omessi versamenti né i termini temporali non rispettati al fine di verificare se le eccepite ripetute violazioni della normativa doganale potessero essere considerate di importanza minore e non idonee a giustificare la revoca dell’agevolazione.

La ricorrente ha inoltre illustrato le iniziative intraprese per ottenere un incremento dei traffici e della clientela e se, come osserva l’Ufficio, ‘tale operazione non influisce sull’esame della condotta tenuta dal 2019 ad oggi’ dimostra che la parte ha cercato in ogni modo di ovviare o cercare di risolvere quei problemi connessi alla liquidità e che hanno causato i pregressi ritardi nei pagamenti”.

Il ricorso è stato quindi “accolto con conseguente ripristino della revocata autorizzazione DPO e del conto di dilazione”.

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