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L’Agenzia delle Entrate torna a esprimersi sull’IVA nei servizi di demolizioni navali

Confermata l’applicabilità del regime di non imponibilità ex art. 8-bis/633 (se ne sussistano le condizioni) alle prestazioni principali e alle prestazioni dei subappaltatori a condizione che siano specificamente diretti alla realizzazione di una determinata fase del progetto di demolizione della nave

di Redazione SHIPPING ITALY
10 Settembre 2022
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Fagioli – recupero relitto Berkan B a Ravenna

Contributo a cura di dott.ssa Carla Bellieni (studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni) e prof. avv. Benedetto Santacroce (studio Santacroce & Partners)

 

L’Agenzia delle Entrate ritorna sul regime IVA nei servizi di demolizione di navi per le quali siano soddisfatti i requisiti per l’applicazione del regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis/633 – tra cui la navigazione per oltre il 70 per cento dei viaggi in alto mare – questa volta focalizzandosi sul regime delle prestazioni di servizi svolte nei confronti del soggetto esecutore del servizio.

Con la risposta ad interpello n. 449/2022 di ieri (9 settembre 2022), l’Agenzia delle Entrate affronta il – non infrequente – caso che complessi e articolati servizi di rimozione del relitto e di demolizione siano affidati a un soggetto (nell’interpello la società ALFA, istante) il quale, per lo svolgimento delle complesse fasi operative connesse alla demolizione del relitto, si avvale di subappaltatori e subcontraenti.

Nella risposta viene precisato che:

  • l’attività commissionata ai subappaltatori riguarda un’intera fase dell’opera, eseguita mediante utilizzo di personale e mezzi del subappaltatore (a titolo esemplificativo viene indicato che vengono subappaltate la messa in sicurezza del relitto e il taglio di parti dello stesso, attività svolte in immersione da sommozzatori esperti),
  • l’attività svolta dai subcontraenti ha ad oggetto, invece, singoli servizi, quali il servizi di vigilanza ovvero il noleggio di container.

L’Agenzia precisa che soltanto nel primo caso – quindi soltanto all’attività commissionata ai subappaltatori che riguardino un’intera fase dell’opera – torna applicabile il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8bis/633.

Viene invece chiarito che, nel secondo caso, in cui i servizi configurano singole operazioni che, alla stregua di un qualsivoglia altro fattore produttivo, devono essere coordinate con altre per giungere alla realizzazione di una fase dell’operazione di rimozione/demolizione, siano da assoggettare a imposta secondo le regole ordinarie.

Il ragionamento dell’Agenzia ripercorre i presupposti giuridici della norma – i precedenti in materia di applicazione dell’art. 8-bis/633 saldando le interpretazioni correttamente estensive sui requisiti soggettivi e le forme contrattuali, con la necessità, in ogni caso, di un’interpretazione restrittiva delle esenzioni in ambito IVA.

Viene così (i) confermato il carattere oggettivo del regime e la conseguente irrilevanza, ai fini della sua applicazione, di particolari requisiti soggettivi degli assuntori dei lavori ovvero degli schemi contrattuali posti in essere per la realizzazione degli interventi (aspetti che chiaramente confermano l’applicabilità del regime alle prestazioni eseguite in forza di contratti di subappalto e non quindi direttamente verso il soggetto proprietario od armatore della nave oggetto di intervento) (ii) precisato che soltanto le operazioni che rientrino nella definizione della norma – e così i servizi diretti alla realizzazione di una determinata fase del progetto di demolizione della nave – godono dell’applicazione del regime di non imponibilità, mentre restano soggetti ad IVA i servizi che costituiscono semplici fattori produttivi, ovvero autonomi servizi resi nell’ambito della realizzazione dell’operazione di demolizione del relitto.

Con l’occasione viene precisata anche la non rilevanza, ai fini dell’individuazione del regime IVA delle operazioni oggetto di interpello, dell’art. 9/633, riconosciuto a condizione che gli interventi vengano realizzati in ambito portuale e riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

Il chiarimento in merito all’applicabilità dell’IVA sulle prestazioni di servizi “a monte” del soggetto attuatore di un complesso intervento di demolizione (ma, così come i precedenti sono tratti dalle risoluzioni in materia di servizi di costruzione e manutenzione navale, il principio espresso sulle demolizioni può trovare applicazione anche con riferimento a queste diverse tipologie di servizi) risulta assolutamente utile, avendo il tema in passato ingenerato dubbi applicativi negli operatori e nella stessa Amministrazione.

Essendo comunque compito degli operatori individuare (e dell’Amministrazione controllare) quando i servizi costituiscano semplici fattori produttivi ovvero integrino vere e proprie fasi dell’articolata operazione di demolizione, sarà fondamentale che le attività di verifica siano improntate al rispetto dei principi di tutela della buona fede e del legittimo affidamento del contribuente e di neutralità dell’imposta.

Se così non fosse, il sistema applicativo dell’imposta in un settore tanto importante per la nostra economia si troverebbe inevitabilmente in stallo risultando in astratto inevitabile l’innesco di defatiganti contenziosi, in quanto agli operatori che abbiano condiviso un atteggiamento prudente nell’applicazione dell’imposta potrebbe esserne contestata la detraibilità, mentre, laddove essi abbiano condiviso un atteggiamento prudente rispetto al rischio del disconoscimento della detraibilità dell’IVA, potrebbe essere invece contestata un’evasione di imposta.

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