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Depositi di bitume a Savona, illegittimo il niet della Regione Liguria

Atipici e abnormi gli atti con cui l’ente capovolse e bloccò l’iter del progetto presentato da Bit Savona: in arrivo richiesta risarcitoria dalla partecipata di Argo Finanziaria (Gavio)

di Andrea Moizo
17 Ottobre 2022
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Bit Savona rendering

“Atti atipici e abnormi”, “totale illegittimità”: sono queste le parole con cui il Tar di Genova ha descritto la condotta della Regione Liguria in merito alla gestione del caso del terminal per la movimentazione di bitume che la società Bit Savona Scrl aveva tentato una decina di anni fa di realizzare nello scalo ligure.

La compagine, formata al 45% ciascuno dalla finanziaria del Gruppo Gavio Argo, da Agri-Eco, per il 6% dalla impresa logistica savonese Bit facente capo a Gerardo Ghiliotto e per il 4% dalla concittadina Transmare, aveva progettato di investire circa 15 milioni di euro per realizzare nove serbatoi con altezze tra otto e 19 metri, per una capacità di circa 39 mila metri cubi, su una superficie di 10 mila metri quadrati di fronte al deposito T3 di Savona, da collegare con le banchine dell’Alto Fondale, con l’obiettivo di arrivare a movimentare in un quinquennio circa 80mila tonnellate annue di bitume.

Il progetto superò con successo tutte le fasi approvative dell’iter, fino al marzo 2013, quando si tenne la conferenza dei servizi. Come ricostruisce il Tar, al termine della conferenza “la Regione Liguria non formalizzava alcun motivo di dissenso al perfezionamento dell’intesa. Ne consegue che (…) la formalizzazione dell’intesa da parte della Regione Liguria non avrebbe potuto essere oggetto di ulteriori valutazioni nel merito ma avrebbe dovuto essere soltanto formalizzata nei successivi 180 giorni”.

Ciò non avvenne e anzi nel settembre 2015, da poco insediatasi la giunta del primo mandato dell’attuale presidente della Regione Giovanni Toti, il consiglio regionale approvò una risoluzione della commissione Ambiente con cui si impegnavano presidente e giunta a “prendere tutte le iniziative tecnico-giuridiche e politiche per ricollocare l’impianto”. Una decisione che – detto che non ci fu alcuna ricollocazione e che l’area in questione venne poi adibita a piazzale per i semirimorchi del traffico ro-ro – oggi il Tar boccia sonoramente: “La Regione Liguria ha sospeso per circa 10 anni il termine di conclusione del procedimento stabilito dal legislatore in 180 giorni ed ha unilateralmente rimesso in discussione conclusioni già consolidatesi in seno alla conferenza di servizi”.

Il ricorso principale di Bit riguardava la “costituzione Tavolo Monitoraggio su bit Savona e provvedimenti conseguenti”, gli atti del 2016 con cui la Regione diede seguito alla bocciatura fuori tempo massimo del progetto, ma il Tar lo ha dichiarato improcedibile, anche perché la stessa Bit ha dato atto a verbale della sopravvenuta carenza di interesse.

I giudici però hanno come detto accolto la domanda di Bit “di accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori”, certificando di “palese illegittimità” la condotta della Regione, condannandola alle spese e aprendo a una richiesta di risarcimento presumibilmente milionaria, anche se per il momento Bit Savona non ha risposto alla richiesta di commenti e quantificazione del danno.

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