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Per la nuova diga l’Adsp di Genova gioca la carta ‘extragiudiziaria’

La memoria dell’ente portuale (affiancato dal Governo) punta a convincere il Tar anche con argomenti apparentemente estranei alla sua competenza

di Andrea Moizo
19 Novembre 2022
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Diga foranea porto di Genova

Il jolly che l’Autorità di Sistema Portuale ha scelto di giocare innanzi il Tar di Genova nel processo sul ricorso della cordata guidata da Eteria contro l’aggiudicazione a quella capitanata da Webuild dei lavori per la costruzione della nuova diga foranea di Genova è (anche) ‘extragiudiziale’ e riflette la molteplice costituzione dei resistenti, non solo le istituzioni direttamente coinvolte (Commissario ad hoc, Autorità di Sistema Portuale di Genova, Commissario per la ricostruzione del Morandi), ma anche Presidenza del Consiglio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ricorso di Eteria aggredisce, oltre ad alcune delle incongruenze evidenziate da SHIPPING ITALY nei verbali della procedura negoziata condotta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (quelle relative al curriculum di Sidra, al cronoprogramma e alla capacità produttiva offerta da Webuild), punta su altre due censure. La prima riguarda la nazionalità britannica dei professionisti di Ramboll, il progettista scelto (con F&M) da Webuild, che, dopo la Brexit e il termine del periodo transitorio (fine 2021), non consentirebbe più di equipararne i titoli in Unione Europea. La seconda un escamotage procedurale che Webuild avrebbe adottato per proporre di fatto due ribassi e garantirsi così maggiori chance di prevalere sui competitor.

La risposta dell’Avvocatura dello Stato prova a rintuzzare anche nel merito questi rilievi. Ma ciò su cui punta davvero ne esula.

In via preliminare l’Avvocatura chiede al giudice l’inammissibilità del ricorso di Eteria. E lo fa sulla scorta della ricostruzione storico-giuridica della “disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinaria” applicata dalla Autorità Portuale. Una ricostruzione che però, a una lettura meno che disattenta, non può che evidenziare come con le deroghe si sia andati ben oltre quanto fissato dal legislatore.

L’Avvocatura, infatti, richiama il decreto Genova ma taglia ad esempio la citazione quando esso recita che il Programma straordinario in cui la diga venne inserita avrebbe dovuto contemplare solo “investimenti urgenti (…) da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione” del programma stesso (gennaio 2019). L’applicazione alla diga della disciplina straordinaria utilizzata quindi potrebbe violare il decreto Genova due volte, una per la mai dimostrata urgenza (difficilmente dimostrabile, d’altro canto, per un’opera che inizia l’iter approvativo nel 2018 per esser realizzata, pur con le deroghe, a fine 2026) e due per l’ampiamente mancato rispetto del termine triennale.

Non è tutto. Si ricorda come dalle deroghe fossero escluse leggi penali, antimafia e “vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea”. E si ricorda come la procedura di aggiudicazione prenda avvio con l’invito, nel novembre 2021, a selezionare gli operatori “interessati a partecipare alla procedura negoziata”. Una fattispecie eccezionale, prevista appunto dalla direttiva europea 24/2014 (art.32) solo in casi precisi e con modalità definite. Già il ricorso a tale procedura non appare del tutto motivato, perché non sembrano  ricorrere i presupposti dell’articolo richiamato (le “ragioni di estrema urgenza” devono derivare “da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice”: un conto quindi è un ponte che crolla, un altro un piano europeo di finanziamenti a scadenze largamente prefissate), ma addirittura l’Adsp vi ricorre due volte, perché la prima procedura va deserta il 30 giugno.

L’Avvocatura dello Stato pretende poi di ristabilire ex post quando inizia la vera negoziazione, in barba non solo al decreto con cui l’Adsp il 31 maggio avvia formalmente la negoziazione, ma anche ai verbali delle sedute con le due cordate intestati esplicitamente alla “negoziazione”, concludendo cioè che Eteria “non sia stata nemmeno parte dell’ultima fase della procedura (la vera e propria negoziazione che ha condotto all’aggiudicazione)” e non possa conseguentemente accampare pretese da seconda classificata (il subentro in caso di accoglimento del ricorso).

Giocata la carta dell’inammissibilità della richiesta di subentro, l’Avvocatura passa ai motivi di ricorso. È la parte tecnica della memoria. Che ‘il legale della port authority’, però, chiude con un paragrafo finale non solo del tutto inconferente dal punto di vista processuale (non riguarda alcuno dei rilievi di controparte) e di carattere squisitamente extragiudiziale, ma pure discutibile dal punto di vista argomentativo.

Si tenta infatti di convincere il Tar a negare la sospensiva dell’aggiudicazione, evidenziando come essa “non potrebbe non incidere sul rispetto di un cronoprogramma estremamente stringente e serrato che, come visto, impone la conclusione dei lavori entro il 30 novembre 2026, pena la perdita dei finanziamenti”. E come “l’eventuale sospensione dell’intervenuta aggiudicazione, come pure il ritardo nella realizzazione dell’intervento (che deriverebbe dall’accoglimento della sospensiva, ndr), pregiudicherebbe non solo il raggiungimento dell’obiettivo finale al 2026 ma altresì il raggiungimento dell’obiettivo intermedio fissato per il 31/12/2022 (obiettivi Pnrr, ndr)”.

Il tutto condito da affermazioni come le seguenti: “La strategicità della nuova Diga Foranea è ribadita dell’analisi dei principali documenti di politica dei trasporti dell’Unione Europea”; “Il mancato adeguamento infrastrutturale del porto tramite la realizzazione della nuova diga potrebbe determinare non solo l’impossibilità di attrarre nuovo traffico ma addirittura la perdita delle quote di traffico attuali”; “la mancata realizzazione del progetto della nuova diga foranea comporterebbe un costante declino dei traffici fuori dal Mediterraneo che, in base alle stime, sarebbero destinati ad esaurirsi nell’arco di un decennio”. Anch’esse del tutto aliene alla competenza del Tar (oltre che sprovviste di riferimenti testuali).

Insomma, è l’auspicio dell’Avvocatura e delle istituzioni che rappresenta, il Tar, chiamato a ore a pronunciarsi sulla sospensiva, qualora ne trovasse fondate le ragioni, dovrebbe secondo Palazzo San Giorgio rigettare comunque il ricorso di Eteria superando il proprio ruolo costituzionalmente previsto di giudice della correttezza della pubblica amministrazione e assurgendo a quello di nume tutelare del bene nazionale, per come individuato dalle suddette istituzioni, svincolate da diretti legami rappresentativi e pure agenti, come recita il decreto Genova, “in deroga ad ogni disposizione di legge”.

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