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Armatori e agenti non possono sfuggire all’Authority dei Trasporti

La giurisprudenza sulla debenza del contributo al Garante è ormai consolidata: anche Forship – Corsica Ferries e Cma Cgm Italy sconfitte in tribunale

di Redazione SHIPPING ITALY
21 Novembre 2022
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Corsica Ferries

Con due lunghe sentenze, una del Consiglio di Stato e l’altra del Tar del Piemonte, è stato ribadito come armatori e agenzie marittime siano soggette al pagamento del contributo annuale chiesto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Nel primo caso ad agire era Forship, società armatrice delle navi di Corsica Ferries, che voleva ribaltare una sfavorevole sentenza del Tribunale torinese (dove ha sede il Garante) relativa al contributo per il 2019 puntando sulla pretesa dell’esclusione dal novero dei contribuenti degli armatori di navi ro-pax. Ma il Consiglio di Stato ne ha rigettato le ragioni, evidenziando come “sul piano soggettivo, non vi sia più la possibilità di distinguere tra destinatari e beneficiari dell’attività istituzionale dell’Autorità (come avveniva sotto la vigenza della precedente disciplina, modificata nel 2018, ndr), rientrando nel perimetro soggettivo dell’obbligazione contributiva anche quegli operatori che, sebbene non obbligati all’applicazione delle prescrizioni poste dall’Autorità (e, dunque, non destinatari della relativa regolamentazione), siano dalle stesse beneficiati – perché titolari di situazioni giuridiche attive azionabili nei confronti dei soggetti obbligati – trattandosi, comunque, di soggetti economici operanti in mercati interessati dall’azione istituzionale dell’odierna appellata; sul piano oggettivo, rilevi non soltanto la regolamentazione, ma qualsiasi altra attività o competenza dell’Autorità, ivi compresi i poteri di vigilanza e sanzionatori. (…) In particolare, non sarebbe, comunque, possibile sottrarre la società Forship dall’obbligazione contributiva, discendendo un tale esito, di per sé, dalla qualifica (pacifica) di vettore marittimo di passeggeri assunta dall’appellante e dalle competenze esercitate nel relativo mercato dall’odierna Autorità intimata.

Il secondo contenzioso vedeva invece protagonista Cma Cgm Italy, che puntava, quanto alla pretesa non debenza del contributo 2020, sulla propria natura di agente marittimo di un vettore internazionale (dopo aver già perso analoga causa per il contributo 2021). Ma anche in questo caso il ricorso è stato respinto, a valle di una dissertazione per sostenere “che anche le imprese attive nel settore del trasporto marittimo e logistica integrata siano senz’altro incluse nella platea dei regolati e dei soggetti tenuti al pagamento del contributo a partire dal 2019”. E, anche sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata, che “per le società che svolgono attività di agente marittimo, questo Tribunale si è già espresso affermando il loro assoggettamento al contributo dell’Art”.

Respinti anche gli altri motivi di ricorso, in particolare quelli aventi ad oggetto l’istruttoria e il quantum del provvedimento, dal momento che “la ricorrente, contestando in radice di dovere alcunché e chiedendo che si accerti il suo diritto a non fornire all’Autorità alcun dato, ha impedito in radice questa verifica e non ha mai intrapreso il necessario contraddittorio (…) evitando qualsiasi dialogo con l’Amministrazione”.

A.M.

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