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Altro successo di Liberty Lines sui servizi veloci fra Messina e Reggio

Il Consiglio di Stato segue la Corte di Giustizia dell’Ue: illegittimo l’affidamento del collegamento senza gara disposto nel 2018 dal Mit a favore di Rfi-Blueferries

di Redazione SHIPPING ITALY
6 Marzo 2023
Stampa
Gianni M (Liberty Lines) – copyright Liberty Lines

“I contratti di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile non possono essere conclusi senza che sia previamente esperita una procedura di gara”.

A sentenziarlo è stato pochi giorni fa il Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada erano chiamati a pronunciarsi sull’appello proposto da Liberty Lines contro la sentenza del Tar che ne aveva respinto il ricorso avverso l’affidamento diretto nel 2018 a Bluferries del servizio sovvenzionato di collegamento con aliscafi fra Messina e Reggio Calabria. A rendersene protagonista era stato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa una modifica legislativa ad hoc (voluta dall’allora deputato messinese Vincenzo Garofalo, oggi presidente dell’Autorità portuale di Ancona) che equiparava il collegamento via mare a un servizio ferroviario, in quanto tale affidabile senza gara alla società controllata dal gestore della rete ferroviaria Rfi.

Sulla decisione del Tar il Consiglio di Stato aveva chiesto lumi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che pochi mesi fa l’aveva bocciata. A quella pronuncia ora, come detto, s’è allineata anche la giustizia italiana, con la pronuncia del Consiglio di Stato.

L’equiparazione, hanno infatti scritto i giudici del massimo organo di giustizia amministrativa, “sotto un primo profilo, sottrae, ingiustificatamente e senza alcuna adeguata motivazione, soprattutto in ordine alla verifica del corretto funzionamento del mercato di riferimento ovvero circa una eventuale situazione di fallimento del mercato, al mercato e alle regole dell’evidenza pubblica l’affidamento del servizio di collegamento marittimo veloce passeggeri tra i porti di Messina e Reggio Calabria, in contrasto con le disposizioni degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 50 del 2016 e del regolamento CEE 3577/1992; sotto altro profilo, crea o appare creare o attribuire di fatto in favore di RFI, la società costituita dalla concessionaria Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per Azioni, quale società per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, un diritto speciale o esclusivo per la gestione del collegamento marittimo veloce passeggeri tra i porti di Messina e Reggio Calabria; sotto ulteriore profilo è idonea a realizzare, sempre in favore di Rfi, una misura di aiuto di stato, falsando o minacciando la concorrenza, tanto più che la previsione in esame non è temporalmente limitata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per indire la procedura di evidenza pubblica per la relativa aggiudicazione”.

Pertanto, conclude la sentenza accogliendo l’appello di Liberty e riformando la sentenza di primo grado, “non si può ammettere, dunque, che una misura nazionale proceda ad una riqualificazione di taluni servizi la quale non tenga conto della natura reale di questi ultimi e che porti a sottrarli all’applicazione delle norme ad essi applicabili. Una tale conclusione riveste un’importanza particolare nel caso in cui una riqualificazione siffatta abbia come conseguenza di permettere un affidamento diretto di tali servizi, senza esperimento di una gara pubblica, che sarebbe altrimenti richiesta”.

Da rilevare come nel frattempo il Ministero avesse già cambiato orientamento, rimettendo a gara il servizio senza però riuscire ad affidarlo: in un primo caso la stessa Liberty Lines, unica partecipante e aggiudicataria, è stata esclusa, nel secondo a causa del bando rimasto senza risposta.

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