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Caronte&Tourist perde la battaglia dei rifiuti a Porto Empedocle

La compagnia dovrà continuare a conferire la spazzatura all’operatore scelto dall’Adsp e non a quello da essa individuato

di Redazione SHIPPING ITALY
30 Ottobre 2023
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Almeno fino alla fine dell’anno, la raccolta dei rifiuti delle navi a Porto Empedocle continuerà a essere appannaggio di Ecol Sea e Icos.

Il Tar della Sicilia, infatti, ha dichiarato inammissibili due ricorsi sulla materia. Uno, volto a contestare la proroga alle due suddette società da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia Occidentale del “servizio di ritiro, trasporto, e smaltimento dei rifiuti (Rsu e rifiuti speciali pericolosi e non), da bordo delle navi ormeggiate nel porto di Porto Empedocle”, lo ha proposto la compagnia armatoriale Caronte&Tourist, segnalando come, in vista della scadenza, essa avesse raggiunto con altra società, Sicili-Oil (autrice del secondo ricorso gemello) “un accordo commerciale a condizioni dichiaratamente più vantaggiose di quelle previste dal concessionario”.

I giudici hanno però accolto l’eccezione preliminare di Ecol Sea, riguardante il fatto che “Siciloil non avrebbe potuto comunque svolgere il servizio oggi svolto dal raggruppamento concessionario, in quanto detta società non è iscritta all’Albo dei gestori ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, quali sono i rifiuti delle navi”.

Spiega infatti il Tar che “la logica seguita dal legislatore (italiano ed europeo) è stata, quindi, quella di prevedere che tutti i rifiuti presenti in una nave siano conferiti ad un unico impianto portuale di raccolta (vale a dire qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi”.

Siccome “nel caso di specie è indubbio che l’accordo stipulato tra Siciloil e Caronte fosse limitato ai rifiuti speciali, oleosi e solidi, pericolosi e non (cfr. la nota di Caronte del 1° marzo 2023); così come è indubbio che Siciloil non possa svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, non essendo quest’ultima iscritta in categoria 1 presso l’Albo dei gestori ambientali, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani (…). Né, ancora, risulta che Caronte sia stata esentata dal rispetto dell’obbligo di conferimento di tutti i rifiuti prodotti dalla nave ad un unico impianto portuale di raccolta”.

Pertanto, è la conclusione del Tar, è che “l’accordo raggiunto tra Siciloil e Caronte non ha alcun margine applicativo nel regime normativo vigente, come delineato dal d.lgs. n. 197 del 2021 e dalla dir. n. 2019/883/UE. Con il corollario, dirimente ai fini della decisione della presente lite, dell’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avuto presente che dall’eventuale accoglimento delle doglianze della parte ricorrente non discenderebbe per quest’ultima alcun vantaggio concreto”.

In analoga vicenda giudiziaria riguardante Trapani Caronte&Tourist ha dichiarato in prossimità dell’udienza il venir meno dell’interesse.

A.M.

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