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Tassazione porti, sentenza contraddittoria in Lussemburgo per l’Italia

Canoni e tasse portuali (non le autorizzazioni ex 16) sono redditi da tassare, ma per i giudici l’Italia (che in realtà è intervenuta solo sui primi) ha già assolto

di Andrea Moizo
20 Dicembre 2023
Stampa
Court of Justice of the European Union, Luxembourg

Apparentemente sembrerebbe una mezza Caporetto per le Autorità di sistema portuale italiane, ma in realtà il passaggio finale della sentenza con cui il Tribunale dell’Unione Europea si è oggi pronunciato sul ricorso dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova, delle altre Adsp e di Assoporti contro la decisione della Commissione Europea del 2020 di contestare la liceità dell’esenzione dei redditi degli enti portuali (da canoni concessori, riscossione tasse portuali e autorizzazioni alle operazioni portuali) dalla tassazione dei redditi di impresa (Ires) lascia un ampio margine di dubbio sulla portata della decisione.

Secondo i giudici, infatti, “la Commissione ha dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, che i canoni di concessione e i canoni portuali (cioè le tasse portuali, ndr) costituivano il corrispettivo per attività di natura economica svolte dalle Adsp”. Inoltre per i giudici “esiste una concorrenza tra alcuni porti italiani e alcuni porti di altri Stati membri, atteso che gli operatori di servizi portuali possono utilizzare diversi porti per raggiungere il medesimo entroterra”, e “diversi porti sono in concorrenza per attirare concessionari che possono gestire le loro aree demaniali, atteso che potenziali concessionari possono cercare di offrire servizi portuali anche in altri porti”, sicché il regime fiscale agevolato delle Adsp ha effetti distorsivi: “L’esistenza di detta concorrenza potenziale è sufficiente per concludere che l’esenzione dall’Ires può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri”.

Insomma, pur nella consolazione che “la Commissione non ha assolto l’onere della prova ad essa incombente in relazione alla qualificazione del rilascio di autorizzazioni per le operazioni portuali come servizio fornito sul mercato”, il tenore della sentenza sembrerebbe molto negativo per i porti italiani. Non solo i canoni concessori, già assimilati col Dl Infrastrutture dell’anno scorso a redditi di impresa e quindi assoggettati ad Ires, ma anche i redditi da tasse portuali, infatti, sono per il Tribunale, come sostenuto dalla Commissione, da tassare.

Nel finale, però, il Tribunale pare contraddirsi, perché, nell’annullare la decisione della Commissione per quanto riguarda gli introiti da autorizzazioni ex.art.16 e confermandola per tutto il resto (cioè respingendo la stragrande maggioranza del ricorso), scrive che l’Italia a quella decisione “ha dato esecuzione”. Una piena esecuzione, parrebbe di capire e non solo parziale come nei fatti è stato (oggi i canoni sono assoggettati ad Ires, non le tasse portuali).

Da vedere, quindi, come l’erario, l’Adsp e la Commissione (che potrebbe impugnare) interpreteranno tale cortocircuito.

‘Assolta’, invece, SHIPPING ITALY. La Commissione, deprecando le anticipazioni sul caso pubblicate dalla nostra testata, ascriveva alla controparte la fuga di notizie e chiedeva quindi che ad essa fossero addebitate per questo le spese di causa. Ma per il Tribunale “non è stato possibile determinare con certezza la fonte della fuga di notizie” sicché le spese sono state compensate.

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