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Attenzione all’esenzione da imposta di bollo di cessioni di provviste o dotazioni di bordo

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello chiarisce che il regime è applicabile, ma solo a determinate condizioni

di Redazione SHIPPING ITALY
5 Marzo 2024
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Bunkeraggio navale

Pubblichiamo di seguito una nota a cura dei commercialisti Carla Bellieni (partner dello Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni) e Benedetto Santacroce (socio fondatore dello Studio Santacroce & Partners) sulla risposta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito a un recente interpello riguardante l’inquadramento fiscale (in particolare in tema di esenzione da imposta di bollo) delle forniture di provviste e dotazioni di bordo non imponibili Iva.

 

  1. Esenzione da imposta di bollo nel caso di fatture emesse in regime di non imponibilità iva ex art. 8-bis, DPR 633/1972 per la cessione di provviste e dotazioni di bordo.

Questa l’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 45 pubblicata il 19 febbraio 2024. Per il coinvolgimento di comparti giuridici (bollo e Iva) e regimi di esenzione differenti è utile una riflessione sul filo logico del documento.

  1. La questione posta all’attenzione dell’Agenzia riguarda un distributore di carburante operante in porto italiano. Coerentemente al quadro giuridico in materia di Iva, il distributore emette fatture in regime di non imponibilità ex art. 8-bis, Dpr 633/1972 per la cessione e l’imbarco di carburante su navi ricomprese fra quelle ammissibili al regime (l’Interpello riguardava “navi militari”). La domanda posta all’Agenzia riguardava l’esenzione da imposta di bollo delle fatture emesse ex art. 8-bis, quali “operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione” ai fini Iva.

La risposta dell’Agenzia conferma l’esenzione da imposta di bollo dei documenti quali “atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci“.

  1. Il filo logico della conferma del regime di esenzione da imposta di bollo:

– muove dalla ricostruzione del quadro giuridico ai fini dell’imposta di bollo,

– ricorda che il quadro normativo dell’imposta di bollo non è influenzato dai D.M. 17 giugno 2014 e 18 dicembre 2018 relativamente alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che non modificano i presupposti impostivi, che restano disciplinati dal DPR 642/1972,

– precisa che la specifica esenzione (di cui all’art. 15 della Tabella B allegata al dpr 642/1972) è prevista in caso di “fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione”

– precisa ulteriormente che la specifica esenzione opera esclusivamente in presenza di documenti emessi per esportazioni di merci e non in relazione ad operazioni economiche ad esse assimilate

– richiama la R.M. n. 415755 del primo agosto 1973, per cui l’assimilazione alle esportazioni di talune tipologie di operazioni (quali quelle ricadenti nell’ambito applicativo degli articoli 8-bis e 9 del DPR 633/1972) vale ai fini Iva ma non può essere estesa sic et simpliciter all’imposta di bollo.

  1. Rispetto a tale ricostruzione è utile:
  •       ricordare che la R.M. n. 290586 del 6 giugno 1978 aveva chiarito l’applicabilità dell’esenzione da imposta di bollo alle fatture emesse per servizi internazionali non imponibili ex art. 9, DPR 633/1972 se “diretti esclusivamente al fine di realizzare l’esportazione di merci“, quindi non all’operazione non imponibile ai fini Iva in quanto tale,
  •       ricordare che la R.M. n. 69/E – 1/D del 2017 (a valle dell’entrata in vigore del CDU ed in particolare alla luce dell’art. 269 del CDU, che esclude che le provviste di bordo siano da considerarsi dal punto di vista doganale esportazioni definitive. Fermo restando, comunque, la necessità di acquisire la prova dell’avvenuto imbarco e l’emissione della bolletta di esportazione ai soli fini probatori) aveva chiarito che “sulla base di quanto previsto dal par. 2 lett. c dell’art 269 del Reg UE 952/2013, le merci fornite come approvvigionamenti, esenti da Iva o da accise di navi e aeromobili, indipendentemente dalla loro destinazione non devono essere vincolate al regime doganale di esportazione in quanto non riconducibili alla fattispecie regolata da tale regime. Tuttavia, al fine di fornire all’operatore economico prova dell’avvenuto approvvigionamento, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo, è richiesto che vengano espletate le formalità concernenti la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione“, distinguendo così tra provviste e dotazioni di bordo ed esportazioni e – riguardo alle formalità doganali richieste in entrambi i casi ai fini della prova – tra prova dell’esportazione e prova dell’approvvigionamento come fattispecie ben diverse anche ai fini doganali.
  1. Nell’ipotesi di operazioni non imponibili ex art. 8-bis, DPR 633/1972, incluse le cessioni di provviste o dotazioni di bordo, gli operatori dovranno quindi verificare con attenzione se – alla luce del complessivo quadro interpretativo sopra richiamato – caso per caso si realizzino i presupposti per l’esenzione da imposta di bollo quali “atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci” e, in difetto, applicare l’imposta di bollo sulle fatture emesse.

Carla Bellieni e Benedetto Santacroce

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