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Armatori e agenti sconfitti da Rimorchiatori Riuniti Panfido a Venezia

Rigettato il ricorso di Assarmatori, Federagenti e Assoagenti contro proroga e rinnovo tariffario che nel 2022 precedettero il rilascio della nuova concessione all’incumbent

di Redazione SHIPPING ITALY
11 Aprile 2024
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Rimorchiatori Riuniti Panfido – Venezia – campanile San Marco

Nessuna irregolarità è stata commessa dalla Capitaneria di Porto di Venezia quando, a cavallo fra 2021 e 2022, ritoccò al rialzo le tariffe del rimorchio in Laguna e rinnovò (per la seconda volta) fino alla fine di quell’anno la concessione di Rimorchiatori Riuniti Panfido, in vista della gara per riaffidare il servizio, da quest’ultima vinta nel 2023.

Lo ha stabilito una sentenza del Tar Veneto, cui si erano rivolte Assarmatori, Federagenti e la locale Assoagenti. Le tre sigle, rappresentanti gli armatori e gli agenti marittimi, eccepirono fin da subito che la Capitaneria, nel decretare l’aumento tariffario, non solo non avesse tenuto conto dei loro rilievi, ma neppure di quelli dell’Autorità di sistema portuale locale (non costituitasi in giudizio). Il Tar, però, ha rigettato il motivo, dato che “la Capitaneria di porto nel definire le tariffe doveva coinvolgere nell’ambito del procedimento l’Autorità di Sistema Portuale – doveva acquisire il suo parere – ma non era necessario il raggiungimento di un’intesa con tale Autorità”. Senza dimenticare che in realtà le osservazioni di quest’ultima sarebbero state in parte recepite dalla Capitaneria, “tant’è che l’indice finale di incremento, inizialmente previsto nella misura del 18,38%, è stato ridotto al 16,70%, avvicinandolo in modo significativo al 15,67% suggerito dall’Autorità di Sistema Portuale”.

Secondo i giudici, poi, infondata è anche la censura del fatto che la Capitaneria di porto abbia approvato l’ordinanza tariffaria “senza valutare la necessità di una modifica dell’organizzazione del servizio in conseguenza del calo del traffico marittimo”, perché, “nonostante la riduzione del traffico marittimo, le esigenze di ricorso ai rimorchiatori non sono risultate così differenti da giustificare la riduzione del loro numero in attesa dello svolgimento della procedura di affidamento della nuova concessione e di una compiuta riorganizzazione del servizio”.

Una considerazione posta alla base anche del rigetto del rilievo delle ricorrenti sul presunto contrasto, nella determinazione della tariffa, dell’utilizzo della circolare ministeriale del 2003 seguita dalla Capitaneria sia col regolamento comunitario 352/2017 che con successiva circolare (n.11/2019) del Ministero stesso. Al di là del fatto che “il regolamento non si applica ai contratti di servizio portuale conclusi anteriormente al 15 febbraio 2017”, in ogni caso centrale è il fatto che “l’organizzazione precedente del servizio è stata transitoriamente confermata”. Sicché “l’Amministrazione ha sostanzialmente aggiornato la tariffa in base ai tempi e ai parametri predeterminati dal Ministero con la Circolare ministeriale prot. n. 1589 del 2003 e la successiva n. 8127 del 2021, al solo fine di garantire la continuità del servizio nelle more della nuova gara”.

Altro significativo rilievo sollevato dai rappresentanti degli armatori riguardava il fatto che l’aumento tariffario, ancorché formalmente limitato al periodo intercorrente fino allo svolgimento della nuova gara, si sarebbe su quest’ultima riverberato, essendo il valore della concessione ponderato anche sul fatturato risultante dall’ultimo aggiornamento tariffario.

Anche in questo caso, però, il Tar non ha spostato la tesi dei ricorrenti: “Quelli indicati sono infatti effetti meramente indiretti della proroga della concessione per assicurare la continuità del servizio e l’adeguamento tariffario è avvenuto in esecuzione della circolare del 2003. In ogni caso la Circolare ministeriale n. 11/2019 prevede espressamente che la Capitaneria di Porto provveda al ricalcolo dei valori da mettere a gara in caso di modificazione dell’organizzazione del servizio (cfr. pag. 24 della Circolare n.11/2019). Pertanto i provvedimenti impugnati non determinano effetti automatici diretti sulla nuova concessione, ma questi sono collegati ad una nuova valutazione circa l’adeguatezza dell’attuale organizzazione del servizio”.

Non chiarito se anche la successiva aggiudicazione a Panfido della nuova concessione sia stata o meno impugnata.

A.M.

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