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AGGIORNATO

Depositi costieri a Genova: il Tar boccia il trasferimento di Superba a Ponte Somalia

Accolti i ricorsi di Silomar, Saar e di un comitato locale di cittadini che hanno ottenuto l’annullamento degli atti relativi alla rilocalizzaizone degli impianti. Bocciati invece quelli di Forest Terminal., Grimaldi e Gmt Steinweg

di Nicola Capuzzo
8 Maggio 2024
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Con un tempismo sorprendente (arrivando ad appena 24 ore di distanza dal caso giudiziario rivelato dalla Procura di Genova e di Spezia su Spinelli), il Tar della Liguria ha depositato diverse sentenze contro i ricorsi che riguardavano la rilocalizzazione dei depositi costieri di Superba Srl da Pegli a Ponte Somalia (Terminal San Giorgio), dentro il porto di Genova Sampierdarena. Fra quelle vincenti figurano quella promossa da un comitato di cittadini, quella del terminalista portuale Silomar e quella di Saar Depositi Portuali. ‘Bocciati’ invece i ricorsi di Forest Terminal, Gmt Steinweg e Grimaldi Euromed.

Il pronunciamento sul ricorso presentato da quest’ultima è stato accolto con conseguente annullamento “degli impugnati decreti del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, nelle sole parti in cui includono l’operazione di rilocalizzazione dei depositi chimici e vi destinano le relative risorse finanziarie”, “delle deliberazioni del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale n. 89/2021 e n. 104/2021”, “del parere conclusivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 47/2022”.

Più in dettaglio la sentenza ricorda nelle prime righe che, “con istanza presentata all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in data 15 settembre 2021 e successiva integrazione del 12 ottobre 2021, Superba S.r.l., chiedeva l’assegnazione tramite accordo sostitutivo ex art. 18, legge n. 84/1994, di un’area portuale presso ponte Somalia, avente superficie di circa 77.000 mq, nella quale rilocalizzare i propri depositi di prodotti chimici attualmente ubicati in ambito urbano, precisamente nel quartiere di Genova-Multedo”.

La richiedente “allegava – si legge – una proposta di adeguamento tecnico funzionale (ATF) ex art. 5, comma 5, legge n. 84/1994, comportante l’inserimento della funzione “C5” (movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide) negli ambiti S2 e S3 in cui è compreso il sito di ponte Somalia, ove il vigente piano regolatore portuale (PRP) ammette soltanto le funzioni “C1” (movimentazione e stoccaggio contenitori) e “C2” (movimentazione e stoccaggio merci convenzionali)”. I giudici ricordano che “la rilocalizzazione dei depositi chimici in ambito portuale (compresi quelli della Attilio Carmagnani S.p.a.) è prevista nel “programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto”, approvato dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 ai sensi dell’art. 9-bis del d.l. n. 109/2018, con lo stanziamento di un contributo di 30 milioni di euro”.

A febbraio del 2022 Silomar Spa ha impugnato gli atti (le deliberazioni del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, il decreto di approvazione del citato programma straordinario e altri) chiedendone l’annullamento.

Richiesta accolta dal tribunale amministrativo regionale che riconosce “le conseguenze negative per l’operatività della ricorrente cagionate dal congestionamento del traffico, attesa l’unicità della rete stradale a servizio delle due attività e considerando che, come rilevato dallo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici con l’impugnato parere n. 47/2022 (pag. 19), “l’entità degli stoccaggi e delle operazioni previste risulta tale da indurre, comunque, un aggravio netto del traffico sul sistema della mobilità stradale nell’area portuale …”.

I giudici sottolineano poi che “la contestata operazione non è coerente alle finalità di ripresa e sviluppo dei traffici portuali indicate, come misura di compensazione dei danni conseguenti al crollo del viadotto autostradale (la cosiddetta legge Genova, ndr) ma risponde unicamente all’esigenza di natura urbanistica di trasferire i depositi dalle aree urbane in cui sono attualmente ubicati”.

Per questo il Tar agigugne che “La rilocalizzazione dei depositi di prodotti chimici all’interno del porto di Genova non è compatibile con gli obiettivi indicati dal legislatore: in particolare, essa non è coerente con le finalità di ripresa e sviluppo del porto sottese al programma straordinario, da intendersi, rispettivamente, quale recupero dei traffici perduti a seguito del crollo del viadotto Polcevera e acquisizione di nuovi traffici”. I trasferimenti dei depositi di Superba (e Carmagnani) “non corrispondono agli obiettivi cui era tenuto a conformarsi il Commissario straordinario (il saidnaco di Genova Marco Bucci, ndr) nella definizione dei contenuti del programma di investimenti”.

Criticato anche il fatto che non sia stata “svolta alcuna valutazione comparativa tra i traffici che si svolgono attualmente a ponte Somalia e quelli che vi saranno svolti a seguito dell’insediamento dei depositi chimici” e per questo “non ha fondamento la tesi difensiva secondo cui tale operazione non potrebbe che provocare ricadute positive sullo sviluppo del porto. Gli atti di approvazione del programma straordinario, pertanto, sono illegittimi e devono essere annullati nelle parti in cui includono l’operazione di rilocalizzazione dei depositi chimici e vi destinano le relative risorse finanziarie”.

A proposito del terzo motivo del ricorso principale la sentenza dice che la modifica del Piano regolatore portuale finalizzata all’insediamento dei depositi di Superba S.r.l. non avrebbe potuto essere introdotta mediante lo strumento dell’ATF perché “l’intervento comporta un incremento dei carichi ambientali che, secondo le linee guida ministeriali, risulta incompatibile con l’ATF”. L’incremento del carico ambientale provocato dall’inserimento di un deposito di sostanze pericolose e infiammabili in aree portuali destinate alla movimentazione di merci varie “eccede il perimetro applicativo dell’ATF e avrebbe eventualmente richiesto una variante-stralcio ex art. 5, comma 4, l. n. 84/1994”.

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