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No all’autoproduzione del servizio di guardiafuochi al bunkeraggio

Respinto il ricorso di Sir contro l’ordinanza della Capitaneria di Taranto che obbliga i fornitori di fuel ad avvalersi del servizio esterno di vigilanza antinquinamento

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
1 Novembre 2024
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Punta Gialla (Ciane Anapo) AM_1021

“Resta pertanto impregiudicata, e merita di essere confermata, la prescrizione del Regolamento della Capitaneria di Porto di Taranto che prevede, di norma, l’obbligo di avvalersi di soggetti autorizzati (ed appositamente selezionati) dall’Autorità marittima, in quanto dotati di specifiche certificazioni che attestano le occorrenti capacità ai fini dello svolgimento dei servizi di vigilanza antincendio e antinquinamento”, vale a dire un servizio di guardia ai fuochi, espletato nello scalo ionico da Ecotaras.

A sentenziarlo è stato il Tar di Lecce, adito da Sir Spa, società autorizzata al servizio di bunkeraggio nel porto di Taranto, che, evidenziando come la propria bettolina “soddisfa appieno tutte le prescrizioni”, sosteneva che avrebbe dovuto esserle consentito di svolgere “in proprio il servizio di vigilanza antincendio e antinquinamento”.

Anche perché, rilevava Sir, gli “obblighi individuati dall’art. 51 dell’impugnato Regolamento per la prevenzione degli inquinamenti da idrocarburi durante le operazioni di bunkeraggio sono intrinsecamente sproporzionati ed eccessivi in relazione all’entità e alle finalità del servizio richiesto. Se da un lato risulta chiara la ratio sottesa agli obblighi antinquinamento posti dall’art. 51 a carico delle ditte concessionarie di raffinerie, stabilimenti e depositi costieri, le quali impiegano grandi mezzi navali dedicati al trasporto di ingenti quantitativi di idrocarburi, dall’altro lato l’estensione di quegli stessi obblighi ai concessionari del servizio di bunkeraggio tramite bettolina è del tutto irragionevole, ingiustificata, iniqua, non necessaria e sproporzionata, trattandosi di ditte che – come la ricorrente Sir – impiegano mezzi di piccole dimensioni che sono in grado di trasportare quantità di idrocarburi decisamente minori”.

Tesi però rigettate dai giudici, per i quali, innanzitutto, la Capitaneria non avrebbe travalicato le prerogative previste dalle linee guida ministeriali in materia, dato che la prescrizione oggetto d’impugnazione “non equivale a sancire il diritto alla integrale autoproduzione del servizio in questione da parte del concessionario delle operazioni di bunkeraggio, ma vale esclusivamente ad individuare uno standard minimo tecnico/organizzativo di riferimento per lo svolgimento delle relative attività, salve e impregiudicate le norme in materia di concorrenza che regolano le procedure di affidamento”.

Inoltre, ha aggiunto il Tar citando una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, “lo svolgimento del servizio di prevenzione e/o vigilanza antinquinamento relativo alle operazioni di bunkeraggio può rientrare nell’ambito dell’autoproduzione se e solo in quanto tale operazione sia svolta in relazione al carico della bettolina o almeno al rifornimento di navi appartenenti allo stesso armatore”. È per questo che  “la predetta previsione, unitamente alle altre prescrizioni regolamentari che introducono standard tecnici e organizzativi che innalzano i livelli di cautela e precauzione nello svolgimento delle operazioni di bunkeraggio, appaiono oggettivamente ragionevoli e idonee allo scopo, tenuto conto del preminente interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica”, tanto più che il bacino portuale in questione è “interessato dalla realizzazione di impianti industriali di grandi dimensioni, vicini al nucleo urbano ed ai siti tradizionalmente utilizzati per mitilicoltura, pesca e itticoltura, allevamenti e agricoltura, che impongo elevati livelli di cautela”.

A.M.

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