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“Si può essere terminalisti portuali anche senza banchina”

Il Consiglio di Stato conferma il rigetto di un ricorso della Cilp di Civitavecchia che mirava alla restituzione di parte dei canoni versati per un’area ‘senza mare’

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
27 Marzo 2025
Stampa
Cilp Civitavecchia

Ciò che caratterizza una concessione portuale ex articolo 18 della legge 84/94 è che essa riguardi una porzione di demanio portuale e che sia rilasciata per lo svolgimento di operazioni portuali, a prescindere dalla particella congiuntiva utilizzata nel titolo della norma stessa (“Concessione di aree e banchine”).

È la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato con una ponderosa sentenza che ha rigettato l’appello contro analogo pronunciamento del Tar del Lazio a riguardo di un ricorso di Cilp – Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali di Civitavecchia contro alcuni atti dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrosettentrionale, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefania Accardi dell’ufficio legale interno all’ente.

In sostanza Cilp, che tradizionalmente opera a Civitavecchia come articolo 16 (operatore portuale) su banchine pubbliche e che da oltre dieci anni ha una concessione ex articolo 18 su un’area portuale sprovvista di accesso al mare, contestava la natura di quest’ultimo titolo, sostenendo che, proprio per l’assenza di banchine, andasse inquadrato sulla base dell’articolo 36 del Codice della Navigazione e assoggettato quindi – in base ai regolamenti dell’Adsp – a un canone inferiore a quello invece preteso dall’ente e dalla società versato.

Il Consiglio di Stato, però, evidenziato come “dal 2014 in poi – ovvero dal rilascio dell’autorizzazione ex art. 16 L. 84/1994 in suo favore – tutte le istanze avanzate dalla società appellante per il rilascio di concessioni demaniali marittime fanno esclusivo riferimento all’art. 18 della Legge 84/1994, ai sensi del quale, dall’anno 2015, la Cilp ha anche sottoscritto tutte le concessioni”, ha rigettato la tesi della società.

Con articolate motivazioni e rifacendosi anche a circolari ministeriali e a precedenti pronunce di altre sezioni, i giudici hanno infatti statuito in primo luogo che “L’art. 18 L. 84/1994 presuppone, infatti, che la concessione sia diretta allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali e che le attività si svolgano su beni del demanio in ambito portuale”.

E, in secondo luogo, hanno definito “legittima la decisione dell’Autorità di ricondurre la concessione in esame all’articolo 18 L. n. 84/1994 sull’assunto che l’ipotesi ivi contemplata, nell’indicare l’oggetto della concessione in parola, operi un riferimento alle ‘banchine’ e alle ‘aeree portuali’ in termini disgiunti, ossia in via alternativa (anziché in senso congiunto, ossia in forma concorrente, come viceversa sostenuto dalla società appellante). Infatti, la concessione ai sensi dell’art. 18 della Legge 84/1994, oltre a riguardare aree e banchine (in forma congiunta) e avere ad oggetto lo svolgimento dell’intero ciclo delle operazioni portuali, può riguardare alternativamente solo aree o solo banchine e avere ad oggetto solo alcune delle operazioni portuali che costituiscono il ciclo”.

A.M.

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