Nuove procedure doganali con la circolare n. 8/2025 per unità da diporto, yacht e navi commerciali
Le novità riguardano gli scafi che vengono sottoposti in Italia a lavori di manutenzione e riparazione o a più importanti interventi di refit

Contributo a cura di dott.ssa Carla Bellieni (studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni e professoressa in Maritime Customs and Tax Law and Practice presso l’Università di Genova) e prof. avv. Benedetto Santacroce (studio Santacroce & Partners)
L’intervento dell’Agenzia Dogane e Monopoli di venerdì 10 aprile scorso dal titolo “Procedure doganali e adempimenti operativi nautica da diporto – chiarimenti” non si limita a specifiche semplificazioni per alcune operazioni del settore nautico: in linea con l’obiettivo di ricostruire con precisione i principi giuridici e allineare le consuetudini operative al quadro normativo stabilito dal Codice Doganale dell’Unione (CDU), la Circolare n. 8/D/2025 dell’Agenzia delle Dogane Italiana fornisce indicazioni – per la prima volta dall’entrata in vigore della riforma doganale che ha abrogato il precedente Testo Unico Legge Doganale (TULD, DPR 43/1973) – circa la posizione interpretativa e le procedure da adottare riguardo alle principali operazioni che riguardano gli yacht, sia quelli adibiti all’uso private/pleasure, già oggetto della Circolare n. 20/D/2022, sia quelli adibiti ad attività commerciale. Relativamente a questo aspetto i chiarimenti riguardano più in generale le navi commerciali e risultano per questo interessanti anche per il settore dello shipping.
L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare 8/2025, fornisce aggiornamenti e conferme operative a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 141/2024 (“Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione Europea”) relativamente a diverse importanti e frequenti operazioni che interessano tutto il comparto marittimo.
Viene posta particolare attenzione ai regimi doganali applicabili a unità navali con statuto doganale non unionale, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e grandi refitting, incluse le dotazioni di bordo con statuto doganale non unionale, destinati a bordo dei mezzi oggetto di tali operazioni.
Con il predetto documento l’Agenzia Dogane e Monopoli conferma l’applicabilità delle linee guida in precedenza dall’Agenzia Dogane con i seguenti documenti interpretativi:
- Circolare 20/D (2022) – Su ammissione temporanea e perfezionamento attivo per yacht con statuto doganale non-unionale, sottoposti in Italia a lavori di manutenzione e riparazione ordinaria o di più importante refitting
- Circolare 14/D (2016) – Sulle semplificazioni applicabili ai fini della prova di esportazione di unità da diporto di nuova costruzione.
In particolare, ai fini dell’attivazione del Regime di Ammissione Temporanea per le unità con statuto doganale non unionale, viene confermato:
- che il regime si attiva automaticamente all’ingresso della nave nelle acque territoriali UE (fino a 12 miglia nautiche), ai sensi dell’ 141(1)(d) del Regolamento Delegato (RD) 2446/2015,
- che non sono richieste formalità doganali, ma è consigliata una dichiarazione verbaleutilizzando l’Allegato 71-01 RD (Art. 165 RD), per certificare la data di ingresso (prove alternative: dati AIS, Log Book, ecc.),
- che le operazioni di riparazione e manutenzione ordinaria sono consentite sulle unità in regime di Ammissione Temporanea (Art. 204 RD), senza garanzia finanziaria (richiesta normalmente nel regime di perfezionamento attivo), a condizione che le condizioni del regime doganale di Ammissione Temporanea siano soddisfatte; tra queste va considerato che le operazioni siano finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto, che non implichino più importanti lavori di trasformazione, per le quali l’unità oggetto di lavori deve essere invece vincolata al regime di perfezionamento attivo,
- che le dotazioni di bordo in arrivo da Paesi terzi, immesse nel territorio unionale, vincolate al regime di transito esterno per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e riparazione devono essere sdoganate all’arrivo alla dogana di destino con l’invio dei messaggi previsti dal sistema NCTS, come previsto dall’ 215 del CDU o, in alternativa, possono essere consegnate a un destinatario autorizzato, anche una società di logistica per l’appuramento del regime di transito ed il vincolo a nuovo regime nel termine di 6 giorni, in applicazione dell’art. 115 RD, anche mediante dichiarazione verbale, utilizzando l’Allegato 71-02, completato con l’attestazione di ricevuta da parte del comandante della nave o del cantiere che esegue i lavori a conferma dell’avvenuta ricezione a bordo,
- che le dotazioni destinate ad unità posta in perfezionamento attivo dovranno essere vincolate a tale regime,
- che le procedure fornite con la Circolare 14/D (2016)per la prova di uscita dal territorio doganale dell’UE di nave nuova – da eseguire entro 90 giorni dalla data della dichiarazione doganale –restano confermate nei termini chiariti da questo documento interpretativo.
- Regole separate per li yacht e più in generale per le unità navali adibite all’impiego commerciali:
Viene precisato che:
- La Circolare 20/D (2022) si applica esclusivamente agli yacht privati/da diporto
- Per l’ammissione temporanea delle unità commerciali – quindi anche degli yacht destinati all’esercizio di attività commerciale – si applica l’ 217(b) RD.
Viene ulteriormente al riguardo precisato che:
-
- secondo l’art. 217 (b) RD i termini di appuramento differiscono da quello di 18 mesi previsto per l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto ad uso privato,
- le riparazioni sono ammesse solo se necessarie nell’ambito dell’attività commerciale
- a fine lavori, l’attività commerciale deve riprendere per mantenere la validità del regime
E’ utile al riguardo ricordare che gli yacht adibiti ad attività commerciale sono normalmente importati nel territorio unionale. Per questo, in concreto: (i) l’applicazione delle precisazioni fornite circa i regimi doganali previsti per le navi commerciali al comparto nautico risulta nella pratica molto limitata e (ii) per il comparto shipping, le precisazioni fornite dall’ADM richiamano i principi che regolano il regime doganale delle navi commerciali e le relative condizioni applicative.
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