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Convertito in legge il Dl Infrastrutture, cosa cambia per l’autotrasporto sui tempi di attesa

La franchigia scende a 90 minuti, con indennizzi di 100 euro l’ora in caso di superamento

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
20 Agosto 2025
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Con la conversione dello scorso 18 luglio e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 luglio, il Dl Infrastrutture – all’anagrafe Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73 – è diventato la Legge 105/2025. Numerose, come già evidenziato, sono le novità che interesseranno il settore dell’autotrasporto, in particolare in relazione ai tempi di attesa durante le operazioni di carico e scarico e ai relativi indennizzi.

Tra le principali, una riguarda la franchigia di attesa, che passa da 120 a 90 minuti per ogni operazione, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce. Superata la stessa franchigia, al vettore è dovuto un indennizzo pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo (l’importo sarà rivalutato annualmente sulla base dell’indice Foi dell’Istat). Come rileva una nota di Assotir, in sede di conversione è stato precisato che nel calcolo dei tempi “sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all’inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce”. Tale indennizzo sarà corrisposto in solido dal committente e dal caricatore, e non è dovuto se le ragioni del ritardo sono a carico del vettore.

Il testo prevede inoltre che oltre al committente, anche il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto fornisca al vettore indicazioni circa il luogo e l’orario delle operazioni, nonché istruzioni sulle modalità di accesso ai punti di carico o di scarico. In difetto l’orario di arrivo può essere provato con Gps o tachigrafo intelligente.

Relativamente ai tempi di pagamento, la legge introduce controlli in caso di mancato rispetto degli stessi, mediante il coinvolgimento dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Quest’ultimo, in particolare, potrà segnalare i committenti che non rispettano i tempi di pagamento. Per alcune violazioni, l’Agcm, d’ufficio o su segnalazione del creditore o del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale dell’autotrasporto, può adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990 n. 287”.

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