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Sequestro di nave in navigazione verso l’Italia: la giurisdizione si radica con l’ingresso in porto

La possibilità di agire quando la nave si trova ancora in navigazione rappresenta uno strumento concreto di protezione del credito in un settore – quello marittimo – in cui la mobilità degli asset costituisce uno dei fattori di maggiore difficoltà per l’effettiva tutela del creditore

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
17 Febbraio 2026
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Contributo a firma di avv. Giacomo Falsetta, avv. Valentina Bellalba e Dott.ssa Elena Rachele Agnelli *

* Lca studio legale

 

Con ordinanza emessa in data 27 dicembre 2025, il Tribunale di Ravenna accoglieva integralmente il ricorso per sequestro conservativo di una nave battente bandiera tanzanese, proposto da una società straniera, pronunciandosi incidentalmente su una delicata questione in tema di giurisdizione.

La controversia traeva origine da crediti marittimi vantati dalla società ricorrente nei confronti dell’armatore, anch’esso straniero, per forniture e prestazioni di servizi eseguite in favore della nave. Mentre l’unità era in rotta verso il porto di Ravenna quando ancora si trovava in alto mare, la creditrice depositava il ricorso cautelare che veniva accolto inaudita altera parte. L’ingresso in porto avveniva nei giorni immediatamente successivi all’emissione del provvedimento, dopo una sosta alla fonda oltre le 12 miglia dalla costa.

Nel costituirsi in giudizio, la società resistente rilevava che, al momento del deposito del ricorso, la nave si trovava ancora in acque internazionali e, conseguentemente, sollevava un’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice italiano. A sostegno della propria tesi, richiamava un precedente dello stesso Tribunale di Ravenna che, in una fattispecie analoga, nel febbraio 2024 aveva accolto la medesima eccezione e, per l’effetto, rigettato le domande dell’allora ricorrente.

La parte procedente contestava sul punto la comparsa avversaria, sostenendo che ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., nonché degli articoli 8 (rubricato “Materia cautelare”) e 10 (rubricato “Momento determinante della giurisdizione”) della l. 218/1995, l’ingresso della nave nel porto di Ravenna, pur intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ma -comunque- in pendenza del procedimento cautelare, integrava un fatto sopravvenuto idoneo a radicare la giurisdizione del giudice adito.

Con l’ordinanza in commento, inter alia, il Tribunale rigettava l’eccezione sollevata da parte resistente. Il giudice è pervenuto a tale decisione in applicazione sia dell’art. 8 della l. 218/1995 -per il quale la giurisdizione italiana, oltre a quanto stabilito all’art. 5 cod. proc. civ., sussiste anche quando i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo- sia del successivo art. 10 -secondo cui, in materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia-.

La decisione -che pure non ha trattato specificamente il tema- si pone in linea con l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (pronunciatasi sul punto anche a Sezioni Unite), secondo cui il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 cod. proc. civ. non deve essere interpretato in senso meramente letterale ma in funzione della sua ratio, che è quella di favorire la continuità del processo e l’economia processuale. Conseguentemente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’irrilevanza delle sopravvenienze stabilita dalla norma opera soltanto nei casi in cui esse comportino una perdita di giurisdizione del giudice e non anche quando un fatto sopravvenuto la attribuisca ad un giudice che inizialmente ne era privo, dovendosi, in questo caso, confermare la giurisdizione di quest’ultimo (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, 7 febbraio 2024, n. 3453 e Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 23/04/2024) 21 maggio 2024, n. 14028).

La decisione in commento riveste significativa rilevanza pratica, poiché consente al creditore di proporre ricorso per sequestro di nave -dinanzi al Tribunale competente- anche quando questa si trovi ancora in navigazione in alto mare, purché l’ingresso nel porto italiano avvenga in pendenza del relativo procedimento.

La possibilità di agire quando la nave si trova ancora in navigazione rappresenta, alla luce della decisione in commento, uno strumento concreto di protezione del credito in un settore – quello marittimo – in cui la mobilità degli asset costituisce uno dei fattori di maggiore difficoltà per l’effettiva tutela del creditore.

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