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Anche il Consiglio di Stato boccia il trasferimento dei depositi Superba in porto a Genova

Confermata pienamente la sentenza del Tar: la delocalizzazione non era materia commissariale e l’Atf non era procedura adeguata per realizzarla

di Redazione SHIPPING ITALY
18 Marzo 2026
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Superba Somalia rendering 2

L’annullamento degli atti commissariali e dell’Autorità di sistema portuale di Genova funzionali alla ricollocazione dei depositi chimici di Superba, oggi siti a Multedo, sul Ponte Somalia nel bacino di Sampierdarena sono stati annullati in via definitiva.

Il Consiglio di Stato, chiamato in causa dall’appello contro la sentenza che nel 2024 accolse i ricorsi di Sampierdarena Olii e Saar, di Silomar e di un gruppo di residenti, ha infatti confermato il pronunciamento di primo grado. Respinti tutti i motivi di ricorso e ribadita la lettura del Tar di Genova sulle principali ragioni dell’annullamento.

In primis l’impossibilità per il Commissario alla ricostruzione del Morandi, Marco Bucci, attuale presidente della Regione Liguria, di ricomprendere la materia fra quelle ricadenti sotto i suoi poteri commissariali: “Le finalità sottese al c.d. decreto Genova imponevano al Commissario di adottare interventi volti allo sviluppo dei traffici portuali, nella prospettiva della necessità di compensare le conseguenze negative derivanti dal predetto crollo e non consentivano, quindi, di utilizzare le risorse previste dal decreto per realizzare il diverso e inconferente obiettivo la riqualificazione del tessuto urbano e la delocalizzazione dei depositi in un’area logisticamente attrezzata all’interno del porto di Genova”.

Discorso analogo per la bocciatura della procedura adottata dall’Autorità di sistema portuale allora presieduta da Paolo Emilio Signorini per dare seguito alle decisioni di Bucci. Bocciatura che i giudici di Palazzo Spada hanno sancito anche in considerazione della perizia tecnica che avevano affidato al Politecnico di Torino: “I verificatori, dopo un’ampia ed esaustiva ricostruzione tecnica, ritenuta dal Collegio del tutto attendibile, hanno concluso sostenendo che la modifica del Prp non può essere realizzata con una procedura semplificata: Stante il potenziale notevole impatto ambientale del progetto connesso alla proposta di Atf, riconosciuto dal Mase, che attribuisce il progetto ad una categoria per cui è necessaria almeno la verifica di assoggettabilità a Via di competenza statale, si ribadisce che la modifica del Prp in oggetto non può essere valutata (ed approvata) con una procedura semplificata (quale l’Atf), ma deve essere valutata con uno strumento più complesso e completo. La valutazione dei verificatori consente, dunque, di confermare con argomentazioni ulteriori, anche alla luce della rappresentazione resa dalla stessa Superba S.r.l. nella “relazione tecnica e di sicurezza” allegata all’istanza (doc. 2 depositato dall’amministrazione in primo grado in data 12 aprile 2023 come “documentazione integrativa”), la correttezza di quanto già rilevato dal Tar che aveva ritenuto che l’incremento del carico ambientale determinato dall’inserimento di un deposito di sostanze pericolose e infiammabili in aree portuali destinate alla movimentazione di merci di vario genere eccedesse il perimetro applicativo dell’Atf”.

Infondati i motivi “concernenti l’applicazione dell’art. 15 del d.m. del 31 luglio 1934. Anche sul punto, l’approfondimento istruttorio conferma le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, dal momento che i verificatori hanno chiarito che “la risposta al quesito posto è che i prodotti chimici dichiarati fanno ricadere il Deposito nel campo di applicazione del DM 31 luglio 1934 e quindi anche del suo articolo 15. Ma sia l’articolo stesso, che il coordinamento del DM con le norme che sono state emanate nel corso degli anni, consente di derogare dalle richieste prescrittive della norma, qualora sia dimostrato un livello di sicurezza equivalente con approccio ingegneristico, previa autorizzazione ministeriale”, con la precisazione che nel caso di specie non risulta essere stata concessa deroga alcuna. Ne consegue la manifesta infondatezza della tesi delle parti appellanti secondo cui il d.m. sarebbe stato richiamato dalla Superba S.r.l. in via meramente cautelativa”.

Per la sindaca di Gevova, Silvia Salis, “la sentenza del Consiglio di Stato contro il trasferimento dei depositi chimici a Genova da Multedo a Sampierdarena conferma la posizione che abbiamo sempre espresso: i depositi chimici devono essere ricollocati in area demaniale, il più lontano possibile dalle case. L’Autorità portuale sta lavorando alla redazione del nuovo Piano regolatore portuale e quello è lo strumento che dovrà definire in quale area, interna al porto, dovranno trovare nuova collocazione i depositi costieri”.

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