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Il Tar salva il traffico di cemento nel porto di Imperia-Oneglia

Annullato l’Atf con cui la Regione Liguria, su input del Comune, voleva rimuovere i silos: per le modifiche sostanziali al Piano regolatore occorre quantomeno una variante

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
8 Giugno 2026
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Imperia porto

Il porto commerciale di Imperia (Oneglia) non perderà il suo traffico di cemento.

Il Tar di Genova, infatti, ha annullato il decreto del Direttore generale della Regione Liguria con cui nell’estate dell’anno scorso fu adottato un Adeguamento tecnico funzionale che, modificando le norme di attuazione del locale Piano regolatore portuale, prevedeva che le attività funzionali allo svolgimento dei traffici commerciali sulla banchina Aicardi restassero “ammesse per la movimentazione delle merci e per il deposito temporaneo, ma senza strutture fisse”.

Ciò per Cementi Centro Sud, concessionaria (“in regime di proroga di fatto” secondo i giudici, essendo la concessione scaduta ma non avendo mai il Comune dato seguito allo sgombro) che a Oneglia ogni anno movimenta 35-40mila tonnellate di cemento previo immagazzinamento nei silos eretti sulla banchina e che ha impugnato il provvedimento, avrebbe compromesso l’attività.

“La funzione commerciale, pur rimanendo astrattamente ammessa, risulta di fatto svuotata o, perlomeno, fortemente compressa, venendo circoscritta alle sole attività che possono svolgersi senza stoccare le merci nei depositi” hanno sentenziato i giudici genovesi, considerando anche la volontà espressa dal Comune di arrivare a un più radicale mutamento della destinazione dell’area: “Pertanto, un simile mutamento incide indiscutibilmente sulla caratterizzazione del porto di Oneglia, snaturando la sua funzione commerciale, e tocca in ultima analisi le scelte strategiche del piano regolatore portuale, al punto che la stessa Amministrazione civica ha preconizzato – sia pure per un momento futuro non ancora definito – un differente utilizzo delle banchine attualmente destinate ai traffici marittimi. Dunque, la modifica in contestazione riveste natura sostanziale e, come tale, non poteva essere introdotta con un semplice adeguamento tecnico-funzionale, necessitando di un procedimento ordinario di variante al piano regolatore portuale”.

La sentenza ha evidenziato pure che “l’eliminazione dei silos di stoccaggio del cemento non solo porterebbe alla scomparsa di Ccs dal porto di Oneglia, ma metterebbe a serio rischio la sopravvivenza dei due operatori Impresa Portuale Lodovico Maresca s.r.l. e Compagnia Lavoratori Portuali Maresca” che per Ccs lavorano come articolo 16 e 17 (e il cui separato ricorso è stato giudicato inammissibile), e “verrebbero inevitabilmente meno le commesse per le imprese manutentrici degli impianti per il pompaggio e la conservazione del cemento nei silos”.

Per i giudici “è, dunque, lampante il fallo nel quale è incorsa la Regione, la quale – appiattendosi sull’errata affermazione dell’Amministrazione municipale – non si è avveduta che la modifica richiesta dall’ente locale, lungi dal lasciare immutate le attività commerciali nel porto di Oneglia, incide pesantemente sui traffici di rinfuse secche e, in particolare, sopprime quelli di cemento ivi praticati da oltre vent’anni da Ccs, con ripercussioni negative anche sulle imprese dell’indotto. (…) La riclassificazione del bacino onegliese, con attribuzione di funzioni turistiche in luogo di quelle commerciali, potrebbe inverarsi solo all’esito di un procedimento condotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere regionale”.

A.M.

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