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Nuove semplificazioni e deroghe approvate a Roma per le navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano

Una circolare del Mit dettaglia i requisiti necessari per l’inserimento delle navi battenti bandiera Ue/See ammesse ai benefici della normativa italiana mentre il Consiglio dei Ministri ha approvato lo snellimento dei procedimenti per l’arruolamento dei marittimi

di Redazione SHIPPING ITALY
27 Marzo 2024
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A qualche mese dai decreti che hanno concretato l’estensione dei benefici del Registro Internazionale Italiano alle navi battenti bandiere dell’Unione Europea o del Sistema Economico Europeo operate da imprese non residenti ma con stabile organizzazione in Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato sul tema con una circolare di precisazione.

Il documento a firma di Patrizia Scarchilli, direttrice del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, dettaglia i requisiti necessari per l’annotazione delle navi di bandiera Ue o See nell’elenco istituito a fine 2023, spiegando che i benefici del Registro (agevolazioni fiscali e sgravi contributivi) si applicano a queste navi “a condizione che sia rispettato quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, dall’articolo 3 del decreto-legge 457/1997, nonché le disposizioni concernenti la composizione minima dell’equipaggio e le tabelle d’armamento”.

In particolare, quindi, “deve essere applicato il complesso normativo contenuto nella ‘legge regolatrice del contratto di arruolamento’ e negli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore che detta le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o dell’UE imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale”.

Oltre alle previsioni in materia di composizione degli equipaggi in base alla cittadinanza europea, “devono essere rispettati gli specifici limiti in materia di servizi di cabotaggio”. In proposito la circolare conferma l’estensione alle navi del nuovo elenco anche della possibilità di derogarvi (mantenendo le agevolazioni) per tre mesi l’anno, previ “accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale”. Infine “devono essere rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell’equipaggio e le tabelle d’armamento” dettate dallo Stato della bandiera.

Ovviamente la circolare precisa che “le imprese di navigazione possono beneficiare, relativamente ai lavoratori marittimi dell’Ue che lavorano a bordo delle navi annotate nell’elenco sopra richiamato, degli sgravi contributivi di cui all’art. 6 del decreto-legge 457/1997, a condizione che sussista l’obbligo di versamento degli stessi in Italia”. E che “per i marittimi dell’Ue residenti in Italia la legge regolatrice del contratto di arruolamento sarà italiana, mentre, negli altri casi, si applicherà la legislazione scelta tra le parti. Del pari, la contrattazione collettiva da applicare seguirà la medesima legislazione regolatrice del contratto d’arruolamento stipulato”.

Nel frattempo, stando a quanto comunicato dal Governo, nel Decreto Semplificazioni appena approvato in Consiglio dei Ministri sono stati introdotti, fra l’altro, “l’esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo dell’equipaggio o sulla licenza qualora vi sia necessità di far ruotare il personale tra navi e galleggianti; lo snellimento dei procedimenti previsti dal Codice della navigazione per il contratto di arruolamento del comandante della nave, dei membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo”. Le misure potrebbero a questo punto esser espunte dal Ddl Malan in corso di esame alle Camere, che già le prevedeva.

Presente anche un articolo dedicato al “riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali”, che prevede una revisione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo, dei modi di selezione, delle condizioni di imbarco, dei compiti e dei percorsi di formazione. Il regolamento dovrà inoltre individuare “le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione, di un ospedale di bordo”.

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