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Interviste

Trasporto merci e Covid-19: l’importanza del dialogo fra assicurato e assicuratore

Contributo a cura di avv. Francesca d’Orsi * * d’Orsi studio legale   Le assicurazioni del ramo trasporti presuppongono, in linea di principio, che le merci assicurate subiscano un danno e/o una perdita durante il trasporto. Tali coperture pertanto non coprono – in tesi – tutto ciò che è danno indiretto, come ad esempio penali […]

di Nicola Capuzzo
16 Giugno 2020
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Contributo a cura di avv. Francesca d’Orsi *

* d’Orsi studio legale

 

Le assicurazioni del ramo trasporti presuppongono, in linea di principio, che le merci assicurate subiscano un danno e/o una perdita durante il trasporto. Tali coperture pertanto non coprono – in tesi – tutto ciò che è danno indiretto, come ad esempio penali da ritardo, mancate consegne, ovvero perdite di interesse o da oscillazione dei cambi o dei prezzi, ed ancora perdite di esercizio.

Va da sé dunque che la mancata ovvero ritardata consegna della merce a causa delle restrizioni conseguenti alle disposizioni governative dettate dalla emergenza sanitaria, le coperture in esame – in tesi – non sono impegnate. L’assicurato ha invece diritto a essere mallevato in base alle coperture trasporti laddove affronti una spesa per prevenire o limitare un potenziale rischio di danno imminente alla merce trasportata, ciò anche in base all’art. 1914 c.c. che prevede espressamente che “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, e le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente”. L’assicurato in questo caso deve dimostrare che le spese sono state in via esclusiva affrontate al preciso scopo di evitare un danno materiale e diretto alla merce, mentre all’assicuratore spetta provarne la eventuale sconsideratezza. Le coperture più diffuse del ramo trasporti sono le polizze di responsabilità civile vettoriale e le polizze danni merci trasportate. Come impatta su tali coperture la pandemia da virus? Per la polizza di responsabilità civile vettoriale potrebbero valutarsi le responsabilità per danni e/o perdite alla merce generati da ritardi conseguenti ai fermi da provvedimenti restrittivi disposti dai governi in seguito all’emergenza in corso. Si pensi, ad esempio, alla merce già nella disponibilità del vettore perché consegnatagli dal mittente/caricatore prima della sospensione delle attività industriali disposta dall’autorità governativa, e che egli non possa più consegnare per impedimenti e restrizioni a destino disposte da governi locali (ad esempio merce che viaggia in Europa).

Va rammentato che i trasporti non hanno subito alcuna sospensione, per cui i provvedimenti restrittivi, in sé, non incidono direttamente sulla esecuzione del trasporto, bensì, piuttosto, sulla possibilità per il destinatario di ricevere la consegna della merce, in quanto chiuso, per esempio in ossequio ai provvedimenti governativi.

Se il vettore procede con il trasporto sapendo o dovendo sapere con ragionevole probabilità che gli sarà impossibile consegnare a causa della sospensione delle attività a destino, e quindi della possibilità che la consegna non possa essere eseguita per probabile chiusura del destinatario al momento della prevista consegna, potrebbe in principio essere ritenuto responsabile laddove da tale situazione di “ritardo” consegua un danno materiale e diretto alla merce trasportata, e la polizza di responsabilità potrebbe ritenersi operante in principio; laddove al contrario al vettore non è imputabile né la mancata conoscenza né la conoscibilità della situazione a destino, ad esempio perché il provvedimento restrittivo è stato assunto a viaggio iniziato e quando non era ragionevolmente prevedibile, allora egli potrebbe invocare un’ipotesi di forza maggiore e l’esonero della propria responsabilità, magari anche utilizzando la difesa ai sensi dell’art. 91 – 6 – bis del D.L. n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), ove applicabile, con conseguente disimpegno a monte della polizza di responsabilità civile vettoriale. Tutto ciò pertanto può impattare inevitabilmente sulle coperture di responsabilità del vettore, perché l’assicuratore è chiamato a valutare il comportamento del suo assicurato nell’ambito della copertura.

Altro aspetto rilevante attiene alla durata dell’assicurazione, poiché i capitolati, sia di responsabilità vettoriale che di danni, tradizionalmente prevedono che la copertura perduri durante l’ordinario corso del viaggio. Un eventuale fermo del trasporto in conseguenza di un provvedimento restrittivo medio tempore intervenuto che impedisca la consegna e dal quale derivi un danno o una perdita alla merce si può considerare avvenuta nell’ordinario corso del viaggio? E ancora, la eventuale cessazione della copertura, in quanto nelle polizze è usualmente previsto lo spirare della efficacia dopo un certo numero di giorni dall’arrivo delle merci assicurate nella località di destino: se il destinatario non può ricevere la consegna a causa del provvedimento restrittivo del Governo, scaduto il termine, in assenza di proroga, si potrebbe financo ritenere che la garanzia sia cessata e che la merce sia conseguentemente priva di copertura.

Pertanto, emerge da tutto quanto precede l’importanza del dialogo tra assicurato e assicuratore onde scongiurare problematiche.

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