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Annullato l’ok dell’Antitrust all’operazione Messina-Terminal San Giorgio

Accolto il ricorso di Grimaldi: nel valutare la concentrazione fra terminalisti genovesi il garante non ha tenuto in debito conto la concreta sussistenza di alternative portuali né il peso reale di Msc

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
12 Maggio 2025
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“Le prescrizioni imposte dall’Agcm (…) non possono essere reputate sufficienti per superare le illustrate preoccupazioni concorrenziali (…), atteso che originano da un viziata individuazione del mercato rilevante e risultano in contrasto con le premesse dalle quali prende le mosse la valutazione dell’Autorità” antitrust.

È questo il passaggio chiave della lunga sentenza con cui il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Grimaldi Group contro l’autorizzazione condizionata dell’Antitrust, risalente al maggio scorso, al passaggio del controllo del Terminal San Giorgio di Genova alla società Ignazio Messina & C. (partecipata al 49% da Msc e controllata al 51% dalla famiglia Messina). L’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva dato il via libera, ma a tre condizioni: modifica del patto parasociale di governo della Ignazio Messina in modo tale da escludere l’influenza di Marinvest (la società del gruppo Msc che controlla Gnv e Stazioni Marittime), l’obbligo di non discriminazione da parte della Terminal San Giorgio e la garanzia di accesso ai servizî alle società del gruppo Grimaldi, cioè l’impegno a mantenere per due anni approdi e tariffe accordate a Grimaldi, cliente di Tsg, al momento dell’operazione.

Solo che per il Tar “autorizzare l’acquisizione, ma poi sostanzialmente inibirne per due anni gli effetti equivale a posticipare temporalmente la concentrazione: considerata l’impossibilità, per le ragioni esposte in precedenza, per Grimaldi di individuare nel porto di Genova (ovvero negli altri scali reputati fungibili) un partner commerciale che possa garantire i servizî terminalistici, il problema concorrenziale si manifesterà in tutta la sua portata due anni dopo l’operazione”.

Il problema di fondo, cioè, è che per il Tar l’Antitrust non ha correttamente valutato la delimitazione del mercato rilevante, ricomprendendovi Marina di Carrara, ma senza dimostrare “come l’approdo presso il porto toscano possa essere una valida alternativa concorrenziale allo scalo presso il porto di Genova”, e Savona – Vado Ligure, che “risulta incongruo reputare sostituibile con quello di Genova in ragione della sua evidenziata saturazione”. Le alternative per Grimaldi, in sostanza, non ci sono, cosa che renderebbe molto più pesante la concentrazione nelle mani del principale competitor.

Secondo i giudici, poi, risulta chiaro dalla stessa istruttoria condotta dal Garante “come le decisioni della Ignazio Messina sul terminal business non possano dirsi libere dall’influenza di Marinvest, soprattutto tenendo conto che tale socio incide direttamente sull’indicazione delle linee strategiche generali della società Ignazio Messina”. Inoltre “la sproporzione economica tra i due soci della Ignazio Messina (cioè il gruppo Messina pur maggioritario, e Marinvest-Msc, ndr) appare foriera di rischi concorrenziali nella gestione delle attività terminalistiche per merci su rotabili (dove solo Msc dispone di una collaudato expertise), potendo portare a delle discriminazioni indirette”.

La sentenza riporta l’orologio all’avvio dell’istruttoria dell’Agcm, che dovrà adottare “un nuovo provvedimento depurato dei vizî indicati in motivazione”. Nel mentre, però, “sino all’adozione del nuovo provvedimento” l’ok dell’Antitrust continuerà a mantenere la sua efficacia, dal momento che “l’annullamento tout court potrebbe porsi in contrasto con gli interessi azionati in giudizio dalla parte ricorrente”. In una zona grigia in cui fino alla nuova pronuncia non vigano nemmeno le prescrizioni dell’Agcm ritenute insufficienti dal Tar, cioè, l’interesse di Grimaldi potrebbe esser ancor meno tutelato, sicché esse restano in vigore (condizioni e tariffe del servizio da garantire a Grimaldi rimangono dunque congelate fino al prossimo pronunciamento).

A.M.

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