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Fusione Psa – Sech: i dettagli e i nuovi equilibri della newco MergeCo che nascerà

In attesa di capire se e quando il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, porterà in comitato di gestione l’operazione di fusione fra i terminal container Psa e Sech, il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato svela i dettagli dell’operazione che finora erano rimasti sconosciuti ai terzi. Lo status quo […]

di Nicola Capuzzo
12 Luglio 2020
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Psa Genova Prà

In attesa di capire se e quando il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, porterà in comitato di gestione l’operazione di fusione fra i terminal container Psa e Sech, il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato svela i dettagli dell’operazione che finora erano rimasti sconosciuti ai terzi.

Lo status quo vede il terminal di Genova Prà controllato al 65,33% da Psa e partecipato al 34,76% da Gruppo Investimenti portuali (Gip) mentre il Sech è controllato (tramite la società Seber) al 60% da Gip e partecipato al 40% da Psa.

L’istanza di autorizzazione al mutamento del controllo societario dei due terminal avanzata dai rispettivi concessionari alla port authority il 25 settembre 2019 “prevede – si apprende dal parere dell’Avvocatura generale dello Stato – la costituzione di una nuova società denominata MergeCo a cui Gip conferirà la sua partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Seber, nonché il 34,76% del capitale sociale di Vte, mentre sa conferirà a MergeCo le quote detenute in Seber ari al 40% del capitale sociale e le azioni detenute nel capitale sociale di Vte, pari al 65,33% del capitale sociale”.

Per effetto di questa operazione “MergeCo deterrà il 100% del capitale sociale di Seber, che a sua volta controlla Sech, e di Vte. Gip avrà a sua volta il 38% di MergeCo mentre Psa ne risulterà socia al 62%”. Questi dunque saranno i nuovi equilibri del nuovo importante polo terminalistico dei container se e quando l’affare andrà definitivamente in porto.

Il parere dell’Avvocatura a questo proposito ricorda che il Governo ha dato il suo ok sulla questione Golden power lo scorso 21 ottobre mentre l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con nota trasmessa il 9 giugno scorso ha comunicato “di non ravvisare elementi per procedere a ulteriori approfondimenti ai sensi della legge n.827/90 non ravvisando nel caso di specie il superamento delle soglie previste dall’art.16, comma 1 della legge citata”. In effetti fin dal principio Psa e Gip hanno sostenuto che questa operazione non dovesse essere soggetta a via libera Antitrust e così in effetti viene sostenuto anche dall’Authority stessa chiamata in causa dall’esposto di un soggetto terzo.

Nel merito della questione su cui è stata chiamata a esprimersi, vale a dire se la fusione Psa – Sech possa o meno essere approvata sebbene l’articolo 18, comma 7, della legge 84/1994 vieti a ogni terminalista di poter detenere in ogni scalo due concessione per la movimentazione della stessa merceologia, l’Avvocatura generale dello Stato sostiene che “ai fini dell’individuazione del mercato rilevante il termine ‘porto’ deve essere interpretato non con riferimento alla singola infrastruttura ma all’intero sistema portuale cui la stessa si afferisce”. Ancor più dopo la riforma portuale del 2016 (Dlgs n.169) l’ambito di applicazione è, come minimo, nel caso dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale quello degli scali di Genova e di Savona.

Infine il parere dell’Avvocatura spiega: “In varie decisioni sia l’Agcm che la Commissione Europea hanno ritenuto che, in linea di massima, possono ritenersi sostituibili porti che, nell’ambito dello

stesso tipo di traffico merci, siano distanti tra loro dai 200 ai 300 Km. Ciò significa che i porti di Genova, La Spezia, Vado e Livorno dovrebbero essere considerati parti dello stesso bacino d’utenza (“catchment area)”. Per effetto di ciò il parere firmato da Gabriella Palmieri Sandulli conclude: “Applicando i criteri enunciati, con riferimento al caso di specie e sulla base dell’esame della documentazione allegata alla richiesta di parere, la Scrivente, fatti salvi i necessari approfondimenti di merito di competenza di codesta Autorità portuale, non riterrebbe che dall’operazione di fusione per incorporazione esaminata, il soggetto concessionario possa acquisire una posizione di mercato dominante rispetto alla catchment area”. La strada verso la fusione pare dunque spianata.

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