La Laura Bassi pronta a tornare sotto la gestione armatoriale di Argo Srl
Il Tar di Trieste ha respinto la richiesta di annullamento di esclusione dalla gara avanzata dalla Rti Oceano, inizialmente risultata prima classificata nel procedimento

Manca ancora la firma del contratto, ma tutto pare ormai fatto per il ritorno della Laura Bassi sotto le cure di Argo Srl.
Con una sentenza pubblicata ieri, 11 marzo, il Tar di Trieste ha infatti respinto la richiesta, avanzata dalla Rti Oceano, di annullamento della propria esclusione dalla gara indetta dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale per il servizio di gestione armatoriale della nave. Nella procedura la Rti, formata da Pb Tankers con CoSeMa e la Ships Surveys and Services della famiglia D’Amato, si era classificata al primo posto (punteggio di 84,2), seguito appunto da Argo Srl (83,45), società che aveva svolto la stessa attività quando la nave era appena stata rilevata da Ogs, e dalla Rti Navium. (72,95), costituita da Adria Ferries con Frittelli Maritime e Finship Srl.
Il passaggio è solo l’ultimo capitolo della procedura che aveva preso il via nel gennaio dello scorso anno, volta ad aggiudicare per tre anni (più due in opzione e sei mesi di proroga) la gestione della unità da ricerca, fiore all’occhiello dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, a fronte di un corrispettivo di massimo 62.219.126 euro.
L’iter aveva subito un primo intoppo già lo scorso luglio, con la richiesta alla Rti vincitrice di una spiegazione approfondita sui prezzi proposti, considerati bassi in modo anomalo. L’ostacolo era però stato velocemente superato quando la Rti, in una relazione illustrativa, aveva esposto giustificazioni che erano state valutate come “esaustive e idonee” dal responsabile del procedimento, il quale aveva quindi concluso con la proposta di aggiudicazione della gara a suo favore.
Un secondo intoppo si era però presentato nella fase successiva, con la verifica dei requisiti di carattere generale, durante la quale era emersa una irregolarità nel Durc (il Documento unico di regolarità contributiva) presentato da Ships Surveys and Services Srl. Più nel dettaglio, secondo il verbale della commissione di gara, Sss risultava essere incorsa “in una violazione grave al pagamento dei contributi previdenziali” in un momento successivo a quello della presentazione dell’offerta. Daa qui la conclusione del Rup di non poter disporre l’aggiudicazione della gara a favore della Rti di cui Sss faceva parte.
A nulla erano valse peraltro le azioni poste in essere in seguito dai partner di Rti Oceano.
Né la trasmissione da parte di Sss di un Durc successivo, che ne attestava la regolarità contributiva e previdenziale (poiché non sono “consentite regolarizzazioni postume”), né tantomeno la disponibilità della Rti a estromettere Sss dal raggruppamento.
Al riguardo il responsabile del procedimento sottolineava tra le altre cose come l’apporto alla Rti di Sss – società specializzata, che gestisce le navi da ricerca Vega Uno, Dohrn e Vittoria – fosse “significativo, effettivo, funzionale e distintivo”, in altre parole fondamentale in particolare nella offerta tecnica del raggruppamento di imprese.
Parallelamente, le verifiche sulla prima classificata erano proseguite, con il riscontro di alcune violazioni fiscali a carico di Pb Tankers che non erano comunicate in sede di offerta.
Alla luce di questi elementi, il responsabile del procedimento aveva quindi optato, nell’ottobre 2025, per l’esclusione dalla gara della Rti Ocean, e l’aggiudicazione alla seconda classificata, Argo Srl. Una decisione che alla fine dello scorso anno era stata impugnata dalla Rti davanti al Tar di Trieste, con la richiesta di annullamento.
Di pochi giorni fa infine l’ultimo passaggio, con la sentenza con cui i giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso. Nel provvedimento, la corte ha dato rilievo in particolare alla mancata comunicazione delle violazioni fiscali in sede di gara da parte di Pb Tankers, ritenendola di per sé sufficiente a giustificare l’esclusione stessa.
Nel provvedimento, il giudice amministrativo ha in particolare sottolineato come nel caso di specie fosse pacifico che l’esclusione non fosse stata disposta “in ragione della mera esistenza delle pendenze tributarie, ma […] all’esito della valutazione discrezionale incentrata sul comportamento complessivamente tenuto dall’operatore economico nella fase di gara, con specifico riguardo proprio alla violazione degli obblighi di leale collaborazione e trasparenza informativa”, avendo questi in sostanza effettuato “una valutazione unilaterale di irrilevanza delle pendenze fiscali potenzialmente escludenti, che non gli competeva affatto”.
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