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Salvini e Giorgetti firmano il regolamento concessioni porti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti colma il vuoto di legge perdurante da 29 anni. Molte le novità, fra canoni, prolungamenti e verifiche

di Andrea Moizo
29 Dicembre 2022
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ministro salvini1_1

A essere pignoli il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il collega dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sono in ritardo di circa un mese sui 90 giorni previsti dalla Legge sulla Concorrenza che ha riscritto l’articolo 18 della legge portuale del 1994, ma, considerando che il provvedimento attuativo su cui hanno appena messo la firma era in realtà previsto da quasi 29 anni, nessuno troverà da eccepire.

Stiamo parlando del cosiddetto regolamento concessioni (qui in anteprima), il decreto cioè chiamato a definire “i criteri per: l’assegnazione delle concessioni; l’individuazione della durata delle concessioni; l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti; le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione; l’individuazione dei limiti dei canoni  a  carico  dei concessionari; l’individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale”.

Il testo ricalca nell’impostazione le bozze circolate negli ultimi mesi. Ma, anche facendo tesoro delle indicazioni arrivate da più parti – ultimo ma non ultimo il Consiglio di Stato –, reca delle modifiche anche di un certo rilievo.

Significativi ad esempio i ritocchi all’articolo principale, il 2. Rafforzati in particolare gli obblighi di pubblicità in capo alle Autorità concedenti per quel che riguarda bandi o avvisi e relativi affidamenti, anche se pure questa volta si è persa l’occasione di stabilire norme degne di un paese moderno sulla necessità di assoluta trasparenza degli atti concessori veri e propri (e degli accordi sostitutivi che spesso li rimpiazzano). Da evidenziare poi come sia stato alzato il ‘peso’ che le variazioni in aumento dei canoni avranno nella comparazione fra istanze concorrenti, inquadrata meglio l’esigenza di garantire spazi operativi per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie e opportunamente portato da sei a dodici mesi il termine entro cui avviare le procedure di rinnovo o riassegnazione delle concessioni in scadenza.

Fra gli articoli successivi, notevole l’intervento sul numero 5, dedicato ai criteri per la determinazione dei canoni, che almeno in parte abbandonano l’impostazione patrimonial-immobiliare e, prevedendo una componente fissa e una variabile, sembrerebbero suggerire alle Autorità di adottare meccanismi di valorizzazione meglio ponderati sulla redditività dei beni da assegnare in concessione.

Altra novità rilevante è la previsione di un limite massimo (5 anni) alla estensione, in vigenza, delle concessioni, mentre viene confermato l’impianto relativo alle verifiche del rispetto di requisiti e previsioni della concessione in capo alle Autorità concedenti, con l’aggiunta però di un piano permanente di monitoraggio a carico del Ministero.

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