Al giudice ordinario la battaglia tutti contro tutti per i ristori del Decreto Venezia
Inammissibili i ricorsi al Tar dei diversi operatori, in primis Vtp, che contestano il quantum delle misure compensative della chiusura di Giudecca e San Marco alle navi da crociera

A quattro anni dal Decreto Venezia, che ha introdotto il divieto di accesso delle navi (da crociera) di maggiori dimensioni al bacino e al canale di San Marco e al canale della Giudecca, è ancora tutta da scrivere la partita dei ristori destinati dalla legge al terminal passeggeri Vtp e alle imprese di cui il gestore si avvale, nonché alle imprese dell’indotto e alle attività commerciali collegate.
Lo rivela un pacchetto di ricorsi che il Tar di Venezia ha appena dichiarato inammissibili, rimettendoli alla valutazione del giudice ordinario. Liti in cui ogni attore ha aggredito provvedimenti ministeriali (in particolare l’attuazione al Decreto Venezia data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), chiamando però in causa anche le altre società beneficiarie, sempre sostenendo che i presunti errori nelle modalità di attribuzione del diritto al ristoro e nei relativi calcoli abbiano penalizzato il ricorrente e beneficiato le controparti.
In particolare Vtp, lamentando “un grave pregiudizio economico, stimato in una perdita di valore pari a circa 55,8 milioni di euro per il periodo 2021-2026 e di circa 71,9 milioni di euro per il periodo 2027-2050”, ha contestato il fatto di aver ricevuto un importo “per gli anni 2021 e 2022, pari a 17.444.454,58 euro”, a suo dire “inferiore a quello necessario per il reintegro del pregiudizio effettivamente subito, pari a 24.704.066,20 euro”.
A costituirsi in giudizio sono stati in questo caso Portabagagli del Porto di Venezia Società Cooperativa a r.l. e SDC – Servizio Doganale Containers S.r.l. (protagonisti anche di ricorsi autonomi), oltre a Bassani S.r.l., Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. S.r.l., Guardie Ai Fuochi del Porto di Venezia S.c.p.a., Conepo Servizi S.c.a r.l., Alilaguna S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui si è aggiunta Petromar con un ricorso incidentale per aver avuto il ristoro solo per il 2022 e non per il 2021.
In tutti i casi, come detto, i giudici hanno però dichiarato inammissibili i ricorsi: “Si tratta, invero, di doglianze che, a prescindere dal loro inquadramento prospettico di vizi del provvedimento, mirano sostanzialmente all’accertamento della spettanza e della corretta quantificazione di una prestazione patrimoniale definita ex lege, giacché il diritto al ristoro è assunto come dato e si controverte soltanto della sua misura e ripartizione. Del resto, in tema di riparto di giurisdizione, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, nelle controversie relative a contributi, sovvenzioni o indennizzi pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando l’attribuzione del beneficio discende direttamente dalla legge e l’Amministrazione è chiamata a una mera verifica dei presupposti, senza spazi di ponderazione comparativa dell’interesse pubblico”.
A.M.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY
SHIPPING ITALY E’ ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI




