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Cargill soccombe contro RR Panfido sul rimorchio di chiatte nel porto di Chioggia

A distanza di un decennio dalla sentenza di primo grado pronunciata dal Tar del Veneto allora favorevole ala società Pagnan Commerciale Srl (poi incorporata da Cargill), il Consiglio di Stato ha ribaltato l’esito della contesa legale dando ora ragione a Rimorchiatori Riuniti Panfido in merito alla vicenda del rimorchio autoprodotto nel porto di Chioggia. Più […]

di Nicola Capuzzo
5 Febbraio 2020
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A distanza di un decennio dalla sentenza di primo grado pronunciata dal Tar del Veneto allora favorevole ala società Pagnan Commerciale Srl (poi incorporata da Cargill), il Consiglio di Stato ha ribaltato l’esito della contesa legale dando ora ragione a Rimorchiatori Riuniti Panfido in merito alla vicenda del rimorchio autoprodotto nel porto di Chioggia.

Più precisamente l’oggetto del contendere era “l’imposizione a Pagnan di avvalersi del suddetto concessionario Panfido (anziché dei rimorchiatori della stessa Pagnan) per il servizio di rimorchio portuale ai fini dello spostamento delle chiatte di proprietà Pagnan, e con carico di merci di quest’ultima, dal punto di fonda delle navi oceaniche vettrici di quei prodotti alla banchina e nell’ambito portuale, così concretando il necessario “allibo” (alleggerimento del carico della nave per ottenere minor pescaggio, essendo non adeguato il pescaggio nell’ambito del Porto di Chioggia)”.

Con il ricorso al Tar del 2008 la Pagnan Commerciale Srl aveva chiesto l’annullamento della nota della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 15540 del 25 giugno 2008 secondo cui, dei due rimorchiatori utilizzati per lo spostamento delle chiatte, quello che effettua il traino configurava la fattispecie del rimorchio trasporto (rimorchiatore di prua), mentre quello che faceva da timone-elica configurava quella del rimorchio manovra (rimorchiatore di poppa). Di conseguenza l’istanza presentata dalla Società Pagnan per effettuare la movimentazione delle chiatte esclusivamente con propri rimorchiatori non era stata accolta, dovendo la società ricorrere ai rimorchiatori della società concessionaria per quanto riguardava il rimorchiatore di poppa. Il provvedimento della capitaneria di porto venne considerato illegittimo e quindi Rimorchiatori Riuniti Panfido uscì sconfitto dal primo grado di giudizio. Nello specifico era stata accolta la tesi secondo cui nel rimorchio trasporto il convoglio va considerato come un’entità unitaria composta da un rimorchiatore traente che imprime la propulsione (supplendo alla funzione disimpegnata dal motore della nave), dal mezzo rimorchiato e dal rimorchiatore di poppa in funzione freno-timone (che supplisce alla funzione disimpegnata nella nave da complesso elica-timone). La funzione dei rimorchiatori sarebbe pertanto quella inscindibile del rimorchio-trasporto, considerato che la chiatta trasportata non ha né organi di propulsione, né di governo, con la conseguenza che la Pagnan può utilizzare liberamente rimorchiatori propri e non dover fare ricorso ai rimorchiatori del concessionario”.

Non la pensa così, però, il Consiglio di Stato che ora ha riformato la sentenza del tribunale amministrativo regionale sostenendo che sia stato un errore invocare “una non meglio dimostrata unitarietà del convoglio – erroneamente e immotivatamente ricondotto alla sola nozione di rimorchio-trasporto sia il rimorchiatore di prua (addetto al rimorchio-trasporto) che il rimorchiatore di poppa (addetto al rimorchio-manovra)”.

Il Consiglio di Stato evidenzia che “lLa qualificazione quale ‘convoglio’ dell’insieme di natanti utilizzati per l’allibo (il rimorchiatore che assicura il traino della chiatta; quest’ultima; l’ulteriore rimorchiatore che provvede alla c.d. funzione di ‘freno-timone’) appare corretto ma non considera che lo spostamento di quel convoglio richiede comunque, in porto, un servizio di rimorchio portuale; servizio che, ai sensi dell’art. 101 del Codice della navigazione, non può essere esercitato senza atto concessorio”.

Ma nelle fattispecie in argomento, in cui le navi oceaniche con merci Pagnan sono ancorate in rada e il trasporto di quelle merci all’interno del porto deve necessariamente avvenire mediante traino di chiatte (data la necessità di allibo per il basso pescaggio), “l’uso del rimorchiatore non è facoltativo, bensì imposto dalle circostanze”.

Per questi motivi l’appello promosso da Rimorchiatori Riuniti Panfido contro la sentenza di primo grado favorevole a Cargill è stato accolto ma si tratta di una vittoria utile solo come un precedente perché l’attività in questione da anni non viene più svolta. Pagnan ha infatti chiuso i battenti nel 2012 e la nuova azienda che ne aveva rilevato gli asset, Allibo Adriatico, pochi anni dopo è finita anch’essa in concordato liquidatorio. Chiatte e spintori della flotta sono stati infatti progressivamente ceduti e destinati alla demolizione.

Nicola Capuzzo

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