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Dpcm Fase 2: l’elenco delle misure per navi, porti e logistica

Il Governo guidato dal premier Giuseppe Conte si appresta ad approvare un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) già ribattezzato “Dpcm Fase 2” col quale saranno messe nero su bianco le regole per il progressivo riavvio delle attività in tutta l’Italia. La tanto attesa ripartenza, insomma, dopo il lockdown durato un paio […]

di Nicola Capuzzo
26 Aprile 2020
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Conte Giuseppe

Il Governo guidato dal premier Giuseppe Conte si appresta ad approvare un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) già ribattezzato “Dpcm Fase 2” col quale saranno messe nero su bianco le regole per il progressivo riavvio delle attività in tutta l’Italia. La tanto attesa ripartenza, insomma, dopo il lockdown durato un paio di mesi i cui tratti salienti sono stati descritti in diretta televisiva.

Per ciò che riguarda il trasporto marittimo l’articolo 6 del decreto è dedicato alle navi da crociera e alle navi di bandiera estera prescrivendo quanto segue:

“1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

  1. E’ fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeriitaliane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
  1. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.”

Nell’allegato 8 del testo che circola in queste ore, dedicato espressamente al comparto del trasporto e della logistica, sono poi riportate le regole e le misure a cui dovranno attenersi le aziende attive nel settore.

Il titolo dell’allegato è “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” e vede il Ministero dei trasporti rivolgersi espressamente alle associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, Cna-Fita, Aicai, Anita, Asstra, Anav, Agens, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e alle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti.

Il testo in sostanza conferma e prolunga le disposizione già contenute nel precedente Protocollo del 14 marzo prevedendo misure come: corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, installazione dispenser di idroalcolica, ecc.

“Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti)” si legge poi nella bozza di Dcm. Le altre misure sono quelle già anticipate nei giorni scorsi.

Un paragrafo è dedicato più nello specifico al settore marittimo e portuale e dispone quanto segue:

“• Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.

  • Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
  • Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
  • L’attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)”.

Le imprese dovranno poi fornire indicazioni e opportuna informativa al proprio personale:

“• per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

  • per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
  • per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
  • per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19;
  • per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
  • per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all’affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell’unità interessata dall’emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d’esercizio.
  • Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà favorito l’utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l’autotrasporto e l’utenza in genere.
  • le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.
  • considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l’accesso a bordo della nave ai fini di security.
  • Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all’impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.
  • Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell’ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

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