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Spedizioni

Spedizioniere non paga i diritti doganali: Reale Mutua si rivale sugli importatori

Diverse società che già avevano versato all’intermediario dazi e Iva si troverebbero ora a dover pagare somme elevate per la seconda volta

di Redazione SHIPPING ITALY
27 Maggio 2022
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Dogane container Salerno

Un caso di diritti doganali non versati da uno spedizioniere doganale sta tenendo in apprensione diversi importatori italiani che rischiano ora di dover pagare due volte quanto già era stato pagato all’intermediario da loro incaricato per alcune spedizioni verso l’Italia. Per alcune di esse si tratta anche di centinaia di migliaia di euro.

È quanto accaduto a numerosi clienti della società di spedizioni S.I.T. Società Italiana Trasporti Spa (azienda con sedi a Milano, Genova, Verona e Hong Kong) che si sono visti recapitare una intimazione di pagamento da Reale Mutua Assicurazioni, che era garante del conto di debito dello spedizioniere insolvente. Gli ignari clienti di S.I.T. (assistiti dagli avvocati Sara Armella e Massimo Monosi) hanno già pagato i dazi e l’Iva allo spedizioniere ma, come detto, rischiano ora di dover versare due volte gli stessi diritti doganali.

Proprio l’elevato tecnicismo delle procedure doganali, solitamente le aziende si affidano a un rappresentante doganale per lo svolgimento delle operazioni di import, delegando anche il pagamento dei diritti doganali. Dovendo gestire numerose pratiche, la maggior parte degli spedizionieri utilizza un conto di debito che consente di dilazionare il pagamento dei diritti (artt. 110 e 111 Reg.UE 952/2013, Cdu e artt. 78 e 79 d.p.r. 43/1973, Tuld).

Da questo meccanismo lo spedizioniere trae grandi vantaggi, potendo riversare in via differita i dazi doganali e l’Iva anticipati dagli importatori, a seguito del deposito di una fideiussione a garanzia degli importi dovuti alla Dogana.

Ma cosa accade se lo spedizioniere risulta inadempiente nei confronti dell’Agenzia delle Dogane come nel caso in questione? In questi casi l’amministrazione doganale intima la compagnia assicurativa, che ha garantito la solvibilità del conto di debito dello spedizioniere, a versare i diritti dovuti. L’assicurazione, a sua volta, dovrebbe esercitare un’azione di regresso nei confronti dello spedizioniere con il quale ha stipulato la polizza assicurativa.

Sempre più spesso, tuttavia, quest’ultima si rivolge direttamente al proprietario della merce che ha già versato gli importi relativi ai diritti doganali allo spedizioniere insolvente e che si trova ingiustamente costretto a versare i diritti doganali una seconda volta.

Al riguardo, fonti legali spegano che “la giurisprudenza ha già stabilito che a seguito dell’escussione da parte dell’Agenzia delle dogane della polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia assicuratrice, quest’ultima non può automaticamente agire in surroga e regresso nei confronti della proprietaria della merce importata (Corte d’Appello di Trieste, 7 novembre 2018, n. 393)”.

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