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Turci nel successo di Corsica Ferries contro l’Authority dei Trasporti

Lo Studio legale genovese evidenzia i passaggi salienti della sentenza del Consiglio di Stato che ne ha accolto le tesi

di Redazione SHIPPING ITALY
28 Novembre 2022
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Antonella Turci

Come evidenziato da SHIPPING ITALY la scorsa settimana, la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da Corsica Ferries contro una sanzione inflittale dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti è destinata a segnare una tappa importante dei rapporti fra il garante e le compagnie armatoriali. Questo il commento dello Studio Legale Turci di Genova che ha assistito Forship – Corsica Ferris.

 

Il 24.11.22 il Consiglio di Stato ha depositato un’importante decisione (Sent. n. 10359/2022) sull’applicazione delle regole del giusto processo al procedimento sanzionatorio per violazioni del Regolamento (UE) 1177/2010 che tutela i diritti dei passeggeri via mare. In particolare il Consiglio di Stato ha accolto la censura del vettore (assistito dallo Studio Legale Turci) secondo la quale violerebbe il diritto ad un “giusto procedimento” l’interpretazione del regolamento di ART laddove non permettesse l’audizione nanti il Consiglio dell’Autorità, organo che decide se irrogare o meno la sanzione, bensì solo di fronte all’Ufficio Vigilanza, Ufficio che istruisce la pratica, con violazione del principio di separazione tra funzione istruttoria e decisoria. Inoltre, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato come le conclusioni dell’Ufficio Vigilanza non fossero mai state previamente comunicate al vettore, il quale quindi si è ritrovato privato della possibilità di chiarire gli elementi di fatto della vicenda allo stesso organo giudicante e, quindi, potenzialmente di ottenere una decisione diversa e ad esso favorevole. Inoltre, tale violazione del procedimento ha comportato che lo stesso Consiglio ART abbia avuto solo un quadro parziale dell’evento, quello dell’Ufficio Vigilanza, senza un confronto con l’operatore economico, che avrebbe permesso di chiarire gli elementi più complessi della vicenda. Pur essendo tale violazione già di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento della sanzione, il Consiglio di Stato ha nel merito prospettato la non infondatezza della tesi difensiva secondo la quale, qualora le procedure di imbarco dei passeggeri siano già state ultimate, non sarebbe ragionevole interpretare il diritto dei passeggeri ad avere il trasporto alternativo verso la destinazione finale e/o il rimborso del biglietto nonché lo spuntino e bibita omaggio in caso di ritardo nella successiva partenza. In questo caso, infatti, il passeggero è già a bordo, con la possibilità quindi di godere dell’assistenza del personale, passeggiare per la nave, usare i servizi e poter acquistare tutto il necessario; mentre sarebbe ben più problematico consentire al passeggero già imbarcato di scendere, col rischio di ritardare ulteriormente la partenza della nave. Il Consiglio di Stato sottolinea infatti come le citate norme del Regolamento abbiano l’evidente fine di tutelare i passeggeri che si trovino sulla banchina del porto (spesso prive di sufficienti servizi in caso di lunghe attese) in attesa dell’arrivo della nave, e come la situazione del passeggero già imbarcato sulla nave il quale può usufruire di tutti i servizi offerti a bordo non possa essere equiparata a quello che attende in banchina. La tutela della libertà contrattuale e dell’integrità psicofisica del singolo passeggero dev’essere bilanciata con la tutela delle libertà degli altri passeggeri, che una volta imbarcati fanno affidamento su una prossima partenza della nave. Infine, lo stesso Reg. 1177/2010 per il ritardo all’arrivo (solo eventuale, in caso di ritardata partenza) prevede una mera compensazione economica, che spetterà al passeggero se la nave dovesse effettivamente raggiungere la destinazione oltre l’orario previsto. Parte ricorrente, Forship S.p.A., società del gruppo Corsica Ferries, è stata assistita davanti al Consiglio di Stato dalla Partner Antonella Turci, coadiuvata dagli associati Federico Remorino e Guglielmo Bonacchi.

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