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Corsica Ferries scardina il meccanismo sanzionatorio dell’Authority dei Trasporti

La compagnia ottiene annullamento e restituzione di una multa: per il Consiglio di Stato nelle procedure di punizione per violazione dei diritti dei passeggeri è necessario un contraddittorio pieno anche nella fase amministrativa

di Andrea Moizo
25 Novembre 2022
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Bandiera italiana su Corsica Ferries (2)

Non solo si vedrà restituire l’intero importo (circa 112.mila euro) e pure gli interessi, ma, con la causa intentata contro una sanzione inflittale nel 2019 dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Corsica Ferries pianta un cuneo significativo nei meccanismi sanzionatori del garante.

L’oggetto della lite era la multa comminata alla compagnia armatoriale da Art per le mancate comunicazioni ai passeggeri relativamente al ritardo di un viaggio effettuato nell’agosto 2018 fra Golfo Aranci e Piombino. Multa che il Tar, nel ricorso di primo grado, aveva confermato.

Di segno opposto, invece, la valutazione del giudice d’appello, che, accogliendo i rilievi eccepiti da Corsica Ferries su un particolare aspetto della procedura sanzionatoria, pare destinata ad incidere sui futuri casi similari (che sono numerosi nell’attività di Art). “A giudizio della ricorrente – spiega infatti il Consiglio di Stato – la disciplina dettata dall’Autorità, regolante il procedimento sanzionatorio per violazione del Reg. UE n. 1177/2010, non assicurerebbe una separazione tra la funzione inquirente e quella giudicante, tenuto conto che la relazione conclusiva non verrebbe comunicata alla parte oggetto del procedimento, privata per l’effetto del diritto di replica rispetto alle conclusioni dell’Ufficio Sanzioni; la stessa parte incolpata non sarebbe neppure posta in condizione di essere ascoltata dall’organo giudicante, venendo concessa l’audizione soltanto dinnanzi all’Ufficio Vigilanza e Sanzioni, organo inquirente”.

Una tesi accolta dal Consiglio di Stato: “Nella specie è lo stesso legislatore ad imporre, ai sensi dell’art. 4 L. n. 129 del 2015, l’attivazione del contraddittorio orale e cartolare e la distinzione tra funzioni ispettive e decisorie. In tali ipotesi, è necessario garantire alla parte appellante la possibilità di interloquire direttamente con il Consiglio, esercitando il proprio diritto di difesa anche durante la fase decisoria”.

Una soluzione che “è imposta dal principio di equivalenza della tutela procedimentale, imposto dallo stesso diritto unionale” aggiunge ancora la sentenza, evidenziando come peraltro nel caso di specie le eccezioni sollevate da Corsica Ferries (sull’estensione ai passeggeri già imbarcati di alcuni diritti ritenuti violati da Art) sarebbe stata meritevole di contraddittorio.

Da capire se a determinare la scelta sia stata l’imminenza di questa sentenza del Consiglio di Stato, ma pochi giorni prima di essa il Tar del Piemonte ha accolto la sospensiva chiesta da Compagnia Italiana di Navigazione in merito a due ricorsi relativi ad altrettante sanzioni ad essa inflitte da Art, scrivendo che “il ricorso richiede, per la delicatezza e i riflessi sistematici della questione oggetto della controversia, di essere trattato nel merito in modo contestuale con le altre sanzioni di cui la ricorrente allega di essere destinataria”.

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