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Porto Petroli e i depositi costieri portuali devono pagare il contributo Art

Ribaltata la sentenza del Tar: per la debenza basta la titolarità di una concessione demaniale. Ma per il Consiglio di Stato la società genovese è pure terminalista a tutti gli effetti e quindi soggetta

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
3 Luglio 2024
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Porto Petroli Genova – terminal liquid bulk NC

L’illusione di poter sfuggire al pagamento del contributo annuale all’Autorità di regolazione dei trasporti per le imprese di gestione di depositi costieri in aree portuali è durata poco più di un anno.

Chiudendo un contenzioso fra la genovese Porto Petroli (controllata da Eni) e il garante con sede a Torino, infatti, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito il busillis, ribaltando quanto stabilito dal Tar nell’ottobre 2022 e sentenziando che i gestori di depositi costieri debbono pagare il contributo ad Art.

“Difatti, i depositi petroliferi, ove ubicati in ambito portuale, resterebbero soggetti all’atto di regolazione di cui alla citata delibera Art n. 57/2018, in virtù del solo atto di concessione demaniale, senza necessità del titolo autorizzatorio per l’esercizio di operazioni e servizi portuali” hanno scritto i giudici di Palazzo Spada: “Il giudice di prime cure avrebbe, infine, errato a ritenere che il contributo non sarebbe dovuto dalle imprese che svolgono attività accessorie al settore dei trasporti, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.L. n. 201/2011, l’Art “è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori”.

Nel caso di specie, pacifico che i terminalisti portuali debbano pagare il contributo ad Art, il contenzioso riguardava “la riconducibilità dell’attività della Porto Petroli di Genova a quelle di un terminalista portuale”.

Il Consiglio di Stato ha valutato in senso affermativo anche sulla base di un’istanza di proroga risalente ad alcuni anni fa presentata da Porto Petroli all’Autorità portuale genovese, in cui la società si definiva “titolare nell’ambito del porto di Genova di concessione demaniale”, specificando di gestire “dal 1986 il terminale petrolifero di Genova per lo sbarco, l’imbarco e il trasferimento di prodotti petroliferi (greggio, prodotti bianchi e prodotti neri) e chimici trasportati da navi di varia portata”.

Nelle memorie difensive Porto Petroli obiettava “che le attività di imbarco e sbarco dei prodotti sarebbe effettuata da soggetti terzi, ma l’obiezione, che, peraltro, contraddice quanto spontaneamente dichiarato nell’istanza di rinnovo della concessione demaniale, è rimasta totalmente sfornita di prova”.

A sostegno di ciò il Consiglio di Stato ha menzionato un’ordinanza dell’Adsp in cui si evidenziava come la concessione fosse rilasciata “allo scopo di esercitare l’intero ciclo operativo (sbarco, imbarco e trasbordo, deposito e, in generale, movimentazione) dei prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici e le relative attività comuni ed accessorie e la raccolta delle acque di zavorra di lavaggio e degli slops.

Ai fini di causa, inoltre, non rileva che l’appellata gestisca un deposito petrolifero, posto che ciò che conta, è che, unitamente alla gestione di quest’ultimo, essa esercita anche ulteriori attività, quali quelle sopra descritte, che, in quanto proprie di un terminalista portuale, costituiscono il presupposto per l’insorgenza dell’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Art”.

Irrilevante infine che Porto petroli sia soggetta anche ai poteri regolatori dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), “atteso che questi, in ogni caso, riguarderebbero ambiti differenti da quelli sottoposti alla regolazione dell’Art, non risultando contrario ad alcuna norma o principio che più Autorità possano concorrere, ciascuna per quanto di propria pertinenza, a regolare attività idonee a interferire nei settori di rispettiva competenza”.

A.M.

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