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Le regioni possono estendere alle AdSP l’imposta sulle concessioni del demanio marittimo

A sollevare la questione un ricorso presentato da Roma Cruise Terminal srl contro la Regione Lazio

di Nicola Capuzzo
16 Luglio 2024
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Roma Cruise Terminal Civitavecchia AM

La norma della legge della Regione Lazio che ha sottoposto all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo anche quelle rilasciate dalle AdSP “non è illegittima”.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma sull’art. 6 della legge della Regione Lazio n. 2 del 2013.
Le questioni, si legge nella sentenza, erano sorte a seguito di un ricorso proposto da Roma Cruise Terminal srl contro un avviso di accertamento – e contestuale atto di irrogazione di sanzioni – notificato dalla Regione Lazio per l’omesso pagamento dell’imposta.

La sentenza ha affermato che la norma in questione non viola gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto non si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, né determina una doppia imposizione. Né, ancora, questa contrasta “con i principi fondamentali di correlazione e di continenza stabiliti dalla legge n. 49 del 2009”. Questi principi, secondo la Corte Costituzionale, avrebbero potuto essere considerati “qualora l’imposta regionale avesse assunto la natura di un nuovo tributo regionale autonomo”. Cosa che però non si ha in questo caso, dato che l’imposta in questione non corrisponde a un tributo autonomo, bensì a “un tributo ceduto in base all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011”.

Le specifiche disposizioni dell’articolo 8, si legge nella nota, portano a ritenere che l’intenzione del legislatore statale sia stata quella di “includere nella cessione alle regioni anche la parte del tributo attinente alle concessioni rilasciate dalle AdSP”. Poiché “il tributo è stato ceduto alle regioni dalla legge statale”, è allo Stato che “è ascrivibile la volontà di permetterne la nuova istituzione», che può quindi derogare ai suddetti principi fondamentali; le regioni pertanto sono dallo stesso Stato “autorizzate […] a esercitare la potestà legislativa sul tributo ceduto», «senza che si ponga il problema del rapporto con l’assetto delle proprie competenze”.

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