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La gara per le isole Pontine quasi indenne anche ai ricorsi di Nlg e Snap

La compagnia del gruppo Msc ottiene l’annullamento della sola previsione di obblighi di servizio pubblico per il servizio veloce in alta stagione. Respinte le doglianze dei colleghi sulla divisione in lotti

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
28 Ottobre 2024
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snapnavigazione-3

Superato l’ostacolo del ricorso di Vetor, il bando da 90 milioni di euro della Regione Lazio dello scorso gennaio per l’affidamento quinquennale dei servizi di collegamento marittimo fra le isole pontine, sospeso in primavera in attesa dei plurimi ricorsi contro di esso, è passato quasi indenne anche al vaglio delle impugnazioni di Navigazione Libera del Golfo e Snap.

La prima, in realtà, ha ottenuto dal Tar del Lazio l’annullamento della sola parte del bando di suo interesse. Ngl, infatti, contestava che il bando avesse previsto l’introduzione di obblighi di servizio pubblico per i collegamenti effettuati con mezzi veloci in alta stagione sulla base del fatto che la Regione non avrebbe svolto un’adeguata analisi di mercato, presupposto necessario per l’imposizione di obblighi di servizio.

“In altre parole affinché l’Autorità pubblica possa, in conformità del diritto unionale, derogare al regime della concorrenza, attribuendo diritti speciali o di esclusiva tramite concessione, è necessario che lo faccia, con imposizione di un obbligo di servizio, in ragione di un pubblico interesse – che diversamente rimarrebbe frustrato – e in misura strettamente proporzionale al suo soddisfacimento. Ebbene dalla documentazione riversata in atti emerge che l’individuazione degli obblighi di servizio – con precipuo riferimento a quelli oggetto di contestazione – sia avvenuta senza una preventiva verifica delle contestuali condizioni di mercato” ha infatti sentenziato il Tar, annullando solo “gli atti impugnati nella misura in cui prevedono l’imposizione di un obbligo di servizio pubblico in relazione al trasporto marittimo passeggeri con navi veloci tra Terracina e Ponza e viceversa per il periodo intercorrente tra il primo giugno ed il quindici settembre”.

Peggio è andata a Snap, che contestava la decisione della Regione di organizzare la gara in un unico lotto: “In sostanza la necessità preminente di garantire l’universalità del servizio pubblico e quindi la copertura di tutte le tratte oggetto del relativo obbligo, in una con l’esigenza di un efficiente impiego delle risorse pubbliche, ha favorito la soluzione del lotto unico” ha infatti controreplicato il Tar ritenendo motivata la scelta della Regione. Da qui è derivata l’ulteriore bocciatura del ricorso di Snap, che contestava l’esclusione “dall’imposizione dell’obbligo di servizio il trasporto, con traghetti, di merci e passeggeri e la tratta Ventotene/Terracina, prevedendo solo il servizio navi veloci Terracina/Ponza per il solo trasporto passeggeri”. Non avendo Snap mezzi veloci per partecipare al lotto unico, anche tale parte del ricorso è decaduta per inammissibilità, non derivando dal suo eventuale accoglimento alcun beneficio per la compagnia.

A.M.

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