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I terminalisti portuali vincono al Tar contro i rincari dei canoni concessori calcolati dal Mit nel 2023

Assiterminal esulta e chiede al dicastero di adeguare i propri provvedimenti stabiliti per decreto e alle port authority di procedere ai conguagli o trovare forme di compensazione

di Redazione SHIPPING ITALY
2 Gennaio 2025
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Assiterminal conferenza stampa natale 2024

“Abbiamo vinto (insieme ad Assonat) il ricorso al Ter del Lazio che intentammo 2 anni fa ad adiuvandum dei ricorrenti (citati in sentenza) sulla determinazione dei criteri di calcolo degli indici di variazione dei canoni concessori demaniali marittimi. La sentenza, nell’annullare il decreto direttoriale MIT del 2023 (per intenderci quello che statuiva l’aumento del 25%) in combinato disposto con l’art 15 del dl 104/2023, dovrebbe determinare un diverso criterio di calcolo delle percentuali di variazioni canoni concessori (di fatto con percentuali inferiori alle attuali) da applicarsi ai minimi previsti in concessione/regolamenti portuali”.

Ad annunciare questa vittoria legale è stata Assiterminal, l’associazione dei terminal portuali italiani, aggiungendo nel suo commento che “ora sta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adeguare i propri provvedimenti stabiliti per decreto, alle ADSP procedere ai conguagli … ovvero trovare forme di compensazione (per tutti i concessionari – compresi i terminal crociere) e risolvere un tema dibattutto e contrastato (anche) da Assiterminal almeno 2 anni, nell’interesse di tutto il cluster della portualità”.

Nella sentenza si legge che è stata in particolare accolta la segnalata (dai ricorrenti) “Violazione dell’art. 04 c. 1 del D.L. 400/1993 conv. in L. 494/1993”: l’art. 04, co. 1, del decreto legge 4 ottobre 1993, n. 400, conv. dalla legge 5 dicembre 1993, n. 494, stabilisce che “I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso”. Al posto di quest’ultimo indice, non più trasmesso dall’Istat, secondo la parte ricorrente, il Ministero avrebbe “utilizzato l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, che riguarda tutt’altra fase del processo economico (produzione), che non è quella prevista dalla legge ai fini dell’aggiornamento dei canoni demaniali (distribuzione e consumo). La fonte primaria non solo si riferisce ai prezzi all’ingrosso, e non alla produzione, ma specifica altresì che occorre prendere in considerazione i valori ‘corrispondenti’ a
quelli dell’indice FOI, ossia la stessa tipologia di beni, ma rilevati con riguardo a prezzi all’ingrosso anziché al dettaglio, mentre il Ministero ha utilizzato l’indice dei prezzi dei prodotti industriali. Mancando uno dei due indici ISTAT previsti dalla legge per la media, non può che essere utilizzato solo l’altro (l’alternativa sarebbe una media con il valore zero)”. A dire di parte ricorrente, pertanto, l’aumento avrebbe dovuto al più essere, “anziché del 25,15% (media di 8,6% e 41,7%), […] del 8,6% (in alternativa la media tra 8,6% e zero, ossia 4,3%)”.

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