Ottolenghi sconfitto da Grimaldi al Tar: la vendita di T&C Traghetti può procedere
In attesa delle asentenza di merito i giudici amministrativi hanno respinto l’istanza cautelare relativa al ricorso presentato da Pir contro bando e delibera di aggiudicazione dell’Adsp

A poche settimane dall’aggiudicazione della gara indetta dalla port authority di Ravenna per acquisire (per 25 milioni di euro) il terminal T&C Traghetti e Crociere, il Gruppo Grimaldi ha ricevuto ora un’altra buona notizia dal Tar dell’Emilia Romagna. Un’ordinanza informa infatti che è stata respinta l’istanza cautelare relativa al ricorso promosso da La Petrolifera Italo Rumena Spa contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrosettentrionale per bloccare la vendita a Logiport (Logistica Italiana Porti e Terminals Spa) e a Grimaldi Euromed del terminal dello scalo dove approdano le autostrade del mare della stessa shipping company partenopea.
Il ricorso aveva messo nel mirino il bando di asta pubblica adottato dall’Autorità di Sistema portuale romagnola e la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Adsp del 31 marzo di aggiudicazione della stessa.
In attesa che il ricorso venga poi discusso nel merito il Tar di Bologna ha considerato che, sotto il profilo del danno grave ed irreparabile, nessun vantaggio deriverebbe al ricorrente dalla sospensione dell’alienazione delle quote societarie, alla cui procedura non ha ritenuto di partecipare, che rimarrebbero in capo all’Autorità di Sistema Portuale.
Inoltre ha rilevato che, “salvo gli ulteriori approfondimenti nella sede di merito, a un primo esame in sede cautelare non sembra sussistere la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto:
-la cessione delle quote è stata effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui all’articolo 10 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
– che il prezzo di cessione appare coerente con il contenuto della stima peritale effettuato;
– che il bando non impediva la partecipazione alla gara, cui il ricorrente non ha partecipato per proprie valutazioni di convenienza economica;
– che la scelta di procedere alla dismissione appare motivata ai sensi dell’articolo 10, comma secondo del D. lgs sopra indicato, avendo l’Amministrazione evidenziato che “l’eventuale cessione della società a operatore specializzato consentirebbe un migliore sviluppo del traffico in questione, che richiede competenze specifiche, contestuale conoscenza del mercato mondiale di riferimento oltre a una consolidata presenza sulle direttrici più importanti e che “ ogni importo derivante dalla eventuale cessione della partecipazione sarà destinato esclusivamente al finanziamento degli investimenti in corso riferiti al progetto ‘Hub Portuale di Ravenna” (vedi deliberazione n. 07/2025 del 10.01.2025);
Considerato che il Comitato di gestione risulta essere stato coinvolto nella decisione in quanto, della riunione del 22.01.2025, ha preso atto favorevolmente all’unanimità della decisione di bandire un’asta pubblica che porterà alla cessione delle quote della società partecipata (cfr. all. 9 fascicolo Avvocatura dello Stato)” e che, nel corso della riunione tenuta in data 02.04.2025, lo stesso Comitato di Gestione ha approvato favorevolmente l’aggiudicazione definitiva della partecipazione societaria in favore della Grimaldi disposta con la Delibera commissariale n. 42/2025 del 31.03.2025”.
N.C.
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