Ancora frustrata la pretesa di proroga della concessione di Camed a Napoli
Altra sentenza sfavorevole alla società navalmeccanica partenopea che aveva chiesto il rinnovo del titolo fino al 2075
Con una lunga e articolata sentenza il Tar della Campania ha segnato a favore dell’Autorità di sistema portuale di Napoli un altro punto nel lungo contenzioso instaurato contro l’ente da Cantieri del Mediterraneo (Camed), uno dei principali operatori del comparto partenopeo delle riparazioni navali.
Oggetto del ricorso introduttivo era il diniego, risalente al novembre 2020, del rilascio di una proroga della concessione di Camed dal 2033 al 2075, istanza che la società aveva legato ad una clausola della convenzione con cui nel 2007 erano stati riscritti i rapporti fra concedente e concessionario, convenzione la cui natura – come ricostruito ora dal Tar – era già stata perno delle decisioni del Tar stesso e poi del Consiglio di Stato nel contenzioso perso da Camed nel 2022.
Il diniego, secondo i giudici, è quindi “sufficientemente motivato già sulla base” dell’interpretazione che di quella convenzione venne data nel vecchio contenzioso, “poiché nessuna efficacia vincolante avrebbe potuto farsi derivare, in merito alla richiesta proroga, dall’art. 2 della Convenzione del 2007”. A conclusioni sostanzialmente analoghe il Tar è poi arrivato riguardo i motivi aggiunti di ricorso, compreso il terzo, avente oggetto il diniego di una successiva istanza di proroga del settembre 2023, impostata, a differenza delle precedenti, su un accollo da parte di Camed di investimenti prima imputati all’Adsp.
“In questo caso, l’Autorità resistente ha ritenuto di approfondire ulteriormente la complessa vicenda, istituendo persino un ‘gruppo di lavoro multidisciplinare’. All’esito della rinnovata istruttoria, è peraltro giunto alla medesima conclusione di diniego già espresso, ‘in relazione alle precedenti analoghe istanze per il rigetto delle quali’ pendeva l’attuale giudizio. Con specifico riguardo alla proposta avanzata dalla ricorrente di realizzare nuovi investimenti, in sostituzione degli allegati impegni assunti dalla concedente, ancora da effettuarsi, l’Autorità ha preso atto della reiterata inerzia della medesima ricorrente a presentare la documentazione richiesta in sede procedimentale, confermando anche sotto questo profilo la determinazione negativa”.
Il comportamento dell’ente pubblico è stato anche in questo caso ‘promosso’ dai giudici, anche in relazione a un ancor più risalente contenzioso: “L’Autorità si è attivata in sede procedimentale, per valutare la fattibilità della proposta prospettata dalla ricorrente, in relazione agli investimenti indicati, chiedendo di depositare l’invio di “documentazione tecnica”, non prodotta però dall’interessata. Tale richiesta di integrazione documentale è da ritenersi legittima proprio alla luce della doverosa analisi e valutazione della fattispecie concreta, già interessata – come ribadito dalla stessa Autorità nei precedenti dinieghi – da una procedura di infrazione eurounitaria per aiuti di Stato, conclusasi con la decisione della Commissione dell’Unione Europea n. 2019/422 del 20 settembre 2018 (che ha valutato come aiuti di stato proprio le risorse pubbliche spese per sostenere gli investimenti nell’area di interesse, a favore della odierna ricorrente)”.
Da qui la conclusione, sfavorevole a Camed: “Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non sussiste alcun difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il diniego dà conto di un’istruttoria effettivamente compiuta (mediante l’istituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare, la richiesta di parere legale all’Avvocatura dello Stato, le richieste documentali specifiche inoltrate all’interessata e non soddisfatte) e si fonda su una compiuta analisi della complessiva fattispecie, che non avrebbe potuto valutarsi prescindendo dalle plurime decisioni giurisdizionali già passate in giudicato; né il legittimo affidamento, la cui violazione viene prospettata in ricorso, può fondarsi su un dovere di avvio del procedimento di proroga che, come più volte ripetuto, non ha base giuridica né legale, né convenzionale, essendosi all’opposto accertata l’efficacia non vincolante dell’art 2 della convenzione del 2007”.
A.M.
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