Rigettato il ricorso di Deiana contro la nomina di Bagalà al vertice dei porti sardi
L’ex presidente dell’Adsp contestava la tempistica dell’investitura a commissario straordinario del suo successore

La nomina di Domenico Bagalà a commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna era legittima.
Lo ha sentenziato il Tar di Cagliari, respingendo il relativo ricorso dell’ex presidente dell’ente Massimo Deiana. Quest’ultimo terminò il suo mandato il 17 luglio scorso, restando alla guida dell’ente in regime di prorogatio presidenziale fino al 9 agosto, quanto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nominò Domenico Bagalà quale commissario straordinario dell’Adsp.
Illegittimamente secondo Deiana, per il quale la continuità amministrativa dell’azione dell’ente sarebbe stata garantita dai 45 giorni di proroga previsti dalla norma, termine a suo dire fisso di durata, che quindi non avrebbe potuto essere interrotto dal Ministro con l’attribuzione dell’incarico commissariale.
Tesi rigettata però dai giudici perché “la norma non identifica il termine di prorogatio legale di 45 giorni come un termine che, una volta che inizi a decorrere, divenga fisso e immutabile e, solo alla sua scadenza, l’organo in prorogatio cessi le proprie funzioni. La norma infatti è riferita alla proroga ‘per non più di quarantacinque giorni’, ove il termine è dunque un termine massimo finale, ma non anche un termine minimo o, per meglio dire, fisso”.
Inoltre i giudici hanno evidenziato come non regga la tesi della continuità, anche per il fatto che un presidente in proroga è soggetto a limiti più stringenti (ordinaria amministrazione) rispetto a quelli di un commissario straordinario, tanto che nel caso di specie della nomina di Bagalà “si richiama la necessità della continuità dell’azione amministrativa, per la presenza di ‘investimenti infrastrutturali, strategici per il Paese’, ancor più descritti nella memoria della difesa erariale (‘Realizzazione del Terminal Ro-ro nel porto Canale di Cagliari, alla strada di collegamento al Terminal Ro-ro con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 – Porto di Cagliari, agli impianti di alimentazione elettrica per le navi in sosta nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’Ente ed alla realizzazione di un centro polifunzionale per la logistica a Oristano’)”.
Infine, “la tesi del ricorrente per cui il provvedimento sarebbe viziato da sviamento, in quanto ‘la reale finalità ad esso sottesa sembra essere non già quella di immediatamente garantire la continuità dell’azione amministrativa, già garantita fino all’1.9.2025 dalla prorogatio ex lege del Presidente Deiana, quanto quella di anticipare la fuoriuscita di quest’ultimo a favore del Commissario Bagalà’ (p. 6 ricorso), non è perciò suffragata da elementi di prova sufficienti”.
A.M.
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