La riforma degli interporti è legge
Uir soddisfatta per l’approvazione alla Camera del testo definitivo: “Recepisce in larga parte la nostra visione”

A distanza di 35 anni dalla legge 240/90 che li istituì e al termine di un iter parlamentare durato alcuni anni, dalla Camera è arrivato il via libera al testo definitivo della legge quadro sugli interporti. “Una svolta storica” ha commentato Uir (Unione Interporti Riuniti), che dota il comparto di uno “strumento normativo moderno ed adeguato alle mutate esigenze del settore”.
Il testo, che ha come primo firmatario il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, “recepisce in larga parte la visione promossa dalla Uir”, ha dichiarato il presidente Matteo Gasparato, che lo ha successivamente descritto come “una buona base, da cui partire in seguito per ulteriori migliorie”. “Ora ci attende l’avvio di una fase attuativa che sappia tradurre efficacemente i principi della legge in misure concrete, capaci di sostenere lo sviluppo, la sostenibilità e l’equilibrio territoriale del sistema interportuale nazionale” ha aggiunto Gasparato.
Tra le novità principali del provvedimento sono da annoverare il riconoscimento degli interporti come infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché la presenza di una definizione normativa univoca di interporto. Il testo offre anche una ricognizione dei 25 interporti esistenti, secondo il Mit, con la previsione di arrivare a un massimo di 30. Include inoltre norme per la semplificazione delle procedure amministrative e autorizzative e istituisce un nuovo organo consultivo con compiti di coordinamento e pianificazione delle politiche in materia, ovvero il Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica. All’articolo 6 demanda poi a un decreto del MIT, da adottare entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, la definizione dei progetti prioritari per la realizzazione e lo sviluppo degli interporti, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per il 2025, e di 10 milioni l’anno per il 2026 e 2027. Da ricordare infine che all’articolo 5 il testo qualifica la gestione degli interporti come attività di natura economico-industriale e commerciale, in regime di diritto privato, evidenziando che i gestori provvedono alla realizzazione di nuove strutture nonché “compatibilmente con l’equilibrio del proprio bilancio”, all’adeguamento di quelle già operative, con una formulazione che nelle scorse settimane ha portato alcuni stakeholder a sollevare dubbi rispetto ai suoi profili di legittimità costituzionale .
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